Cassation court remands case to Fourth Section regarding prescription interruption and legislative deferment of contribution deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Inps appealed a Palermo Court of Appeal decision that declared a social security debt prescribed due to the lapse of the five-year limitation period. The appellant argued that the debt was not yet prescribed because a 2010 decree deferred the contribution deadline to July 16, 2010, and claimed the tax declaration omission was intentional. The court found this new argument, raised only in the cassation appeal, required a ruling on a general legal principle rather than a specific case application. Consequently, the case was remanded to the Fourth Section for a decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 3 c.p.c.; Art. 2941 n. 8 c.c.; The court must remand a cassation appeal to a different section when the appellant raises a new issue requiring the formulation of a general legal principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 505-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro DI MARTINO DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 539/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 00505 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- R. G.505/2021 RILEVATO CHE: l'Inps ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha annullato l'avviso di addebito emesso nei confronti di Domenico Di Martino, avvocato, a titolo di contributi alla gestione separata anno 2009; la Corte ha dichiarato prescritto il debito, avendo considerato quale dies a quo di decorrenza del termine il 16.6.2010, data di scadenza dell'obbligo contributivo e che il primo atto interruttivo, consistente nel provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, era stato comunicato al Di Martino il 30.6.2015, quando ormai il quinquennio era già trascorso; la Corte territoriale ha altresì respinto l'ulteriore argomentazione dell'Inps che riteneva che il dies a quo corrispondesse alla data del 16/07/2010 in ragione del differimento del termine di scadenza introdotto dal d.P.C.M. del 10.06.1010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19/07/2010; ha, infine, stabilito che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra l'omissione dolosa idonea a sospendere la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c.; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
Domenico Di Martino è rimasto intimato. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, coi., n. 3, l'Inps deduce "Violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31 L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997"; rivendica il carattere doloso dell'omissione in virtù del valore pubblicistico della causa di sospensione, applicata al mendacio di dati che per legge devono essere dichiarati all'Inps; soltanto nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'adunanza camerale, l'Istituto ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ripropone il tema del differimento del termine in base al d.P.C.M. del 2010 sostenendo che alla data del 16/07/2010 la prescrizione non era ancora decorsa e, pertanto, il credito non era ancora prescritto; il Collegio, considerato che la proposizione di quest'ultima questione, prospettata in appello ma obliterata nel ricorso per cassazione, richiede l'affermazione di un principio di natura nomofilattica, rinvia la causa alla Quarta Sezione per la decisione.
P .Q . M La Corte rinvia la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 febbraio 2022 Il PreidOnt,,/ - Margherita M 4Va