Italian Court dismisses appeal on traffic fine due to lack of specific administrative order proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Blue Screen SNC inadmissible. The appellant challenged a traffic fine based on the absence of a specific administrative order establishing a traffic-restricted zone and the lack of proof regarding its existence. The court rejected these arguments, ruling that road signage alone constitutes sufficient notice of the prohibition without requiring explicit proof of the underlying administrative decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 4; Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.: The court declares an appeal inadmissible when the grounds rely on the absence of a specific administrative order for traffic restrictions, as road signage alone suffices to establish the driver's duty of care.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24065-2021 proposto da: BLUESCREEN SNC , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA MARMORA N 8, presso lo studio dell'avvocato EMILIO PONTICIELLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 3119/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24065/2021 Numero sezionale 4355/2022 Numero di raccolta generale 17303/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
RILEVATO CHE:
1. La società Blue Screen snc ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa..
2. La Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Con due motivi di ricorso si contesta la omessa pronuncia sulla questione preliminare circa la genericità della contestazione per mancata indicazione del provvedimento istitutivo della zona a traffico illimitato e la mancanza di prova circa l’esistenza di tale provvedimento.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I motivi sono manifestamente inammissibili. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla Ric. 2021 n. 24065 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24065/2021 Numero sezionale 4355/2022 Numero di raccolta generale 17303/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.
Sez. 2, Sentenza n. 3660 del 13/02/2009 Inoltre In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 12431 del 20/05/2010.
In sostanza l’automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale fermo restando che l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto cosa che nella specie è avvenuta.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La società ricorrente non ha depositato memoria.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in quanto il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione del ricorso. Ric. 2021 n. 24065 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24065/2021 Numero sezionale 4355/2022 Numero di raccolta generale 17303/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 24065 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D