Court allows ASD manager to appeal VAT notice, ruling commercial activity threshold exceeded regardless of fund usage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the second ground of appeal against a regional tax commission's rejection of the tax agency's notice. The lower court incorrectly required proof that commercial funds were used for specific purposes rather than merely assessing if total commercial income exceeded the statutory limit. Consequently, the decision was overturned and the case remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, lett. a) D.L. 26/10/1972 n. 633; Art. 90, comma 2, L. 289/2002: The tax authority must assess whether total commercial income exceeds the statutory threshold, not whether the funds were utilized for specific commercial activities.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21881‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente – contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES BOGLIASCO NUOTO E PALLANUOTO, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio GAVAZZI; - intimata - contro F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 21881/2020 FALLIMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Numero sezionale 4024/2022Numero di raccolta generale 17240/2022 RARI NANTES BOGLIASCO NUOTOE PALLANUOTOData pubblicazione 27/05/2022, in liquidazione, in persona del curatore; - intimato - e contro GAVAZZI Claudio, in proprio, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Alessandro GALIENA e Leopoldo CONTI ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Libia, n. 4, presso lo studio legale del primo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1344/03/2019 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015 che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti dell’ASD Rari Nantes Bogliasco Nuoto e Pallanuoto, dichiarata fallita, e del suo legale rappresentante, Claudio Gavazzi, in proprio, quale autore delle violazioni fiscali accertate e responsabile solidale dell’associazione, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della G.d.F. da cui risultava che la predetta associazione aveva espletato attività commerciale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
I giudici di appello ritenevano che il Gavazzi avesse legittimazione ad impugnare l’avviso di accertamento a lui notificato in proprio, essendo irrilevante che ciò l’Agenzia delle entrate avesse fatto «solo per porlo a conoscenza del reato penale». Ritenevano, altresì, che «l’articolata difesa del F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 21881/2020 Gavazzi illustri compiutamente anche la posizione societaria», Numero sezionale 4024/2022Numero di raccolta generale 17240/2022 ancorché quest’ultima non avesse proposto appello, e che il Data pubblicazione 27/05/2022 Gavazzi «non doveva provare alcuna inerzia del curatore fallimentare», che nulla aveva «replicato» nonostante la notifica di undici atti impositivi. Nel merito, quindi, sostenevano che l’Agenzia delle entrate non aveva fornito alcuna prova che le sponsorizzazioni fossero utilizzate a fini commerciali e, pertanto, confermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del regime agevolativo spettante alle associazioni sportive dilettantistiche.
2. Avverso la statuizione d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso soltanto il Gavazzi, in proprio.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la «violazione dell’art. 43 del R.D. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all’omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo avversario per difetto di legittimazione attiva».
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 TUIR, 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, della legge n. 398 del 1991, 9 del d.P.R. n. 544 del 1999, e 2697 cod. civ. «con riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli adempimenti documentali e dichiarativi ivi prescritti in termini di decadenza dal regime tributario agevolato e al riparto dell’onere probatorio».
3. Va preliminarmente rilevato l’intervenuto giudicato interno in ordine sia alla legittimazione attiva del Gavazzi, ricorrente in proprio in primo grado, sia all’insussistenza di una sua responsabilità in solido con l’ASD Rari Nantes Bogliasco Nuoto e F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 21881/2020 Pallanuoto, associazione riconosciuta e dotata di personalità Numero sezionale 4024/2022Numero di raccolta generale 17240/2022 giuridica, sia alla condanna dell’Agenzia delle entrate alla refusione Data pubblicazione 27/05/2022 delle spese processuali sostenute dal predetto contribuente in primo grado, trattandosi di statuizioni che non sono state censurate con i suindicati motivi di ricorso.
4. Il primo motivo, incentrato sulla legittimazione del legale rappresentante e liquidatore della società dichiarata fallita ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima, diversamente dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U, n. 8999 del 2009) è infondato e va rigettato.
5. Invero, è orientamento consolidato di questa Corte (Cass.n. 22295 del 2012; Cass. n. 5226 del 2011; Cass. n. 9434 del 2014; Cass. n. 614 del 2016; Cass. n. 27277 del 2016; Cass. n. 3558 del 2020) che la perdita della capacità di stare in giudizio del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale, salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall.
6. Pertanto, con riferimento al caso di specie, i giudici di appello, prima ancora che rilevare l’inerzia del curatore, avrebbero dovuto rilevare l’inammissibilità dell’eccezione sollevata al riguardo F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 21881/2020 dall’Agenzia delle entrate e, in tal senso, deve intend Numero sezionale 4024/2022Numero di raccolta generale 17240/2022ersi corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto Data pubblicazione 27/05/2022 comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo conforme a diritto.
7. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato e va accolto.
8. L’art. 1 della legge n. 398 del 1991, prevede, al primo comma, che «Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi» e, al secondo comma, che «Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato».
F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 21881/2020 9. Occorre precisare che il plafond di 360 milioni delle vecchie Numero sezionale 4024/2022Numero di raccolta generale 17240/2022 lire ha subito diversi adeguamenti, in particolare per effetto dell’art. Data pubblicazione 27/05/2022 90, secondo comma, della legge n. 289 del 2002 che è norma applicabile alla fattispecie e che ha fissato l'importo previsto dal primo e secondo comma della disposizione sopra trascritta a 250.000 euro.
10. Orbene, la CTR ha apertamente violato la citata disposizione avendo ritenuto che nel caso di specie non fosse stato superato il plafond per difetto di prova dell’utilizzazione a fini commerciali delle somme per sponsorizzazioni incassate dall’ASD, mentre avrebbe dovuto limitare l’indagine ed attribuire rilevanza al solo dato relativo al conseguimento, dall'esercizio di attività commerciale ‒ com’è quella di sponsorizzazione ‒, di importi che complessivamente, nell’anno d’imposta, superavano il limite quantitativo fissato dalla legge e non all’utilizzazione di quei proventi.
11. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 13/04/2022 Il Presidente Lucio NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : L A T R O