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Ordinanza — n. 17229/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding interpretation of debt claim and burden of proof for service provision. The court rejects the claim that lower courts erred in finding the debt unchallenged. The decision upholds the principle that factual non-objection is a matter for the trial judge. The appeal is inadmissible due to lack of substantive legal violation. The court emphasizes the judge's duty to interpret the case file. The ruling confirms the creditor's right to payment based on unchallenged invoices. The judgment affirms the procedural correctness of the lower court's findings. The decision highlights the limits of cassation review on factual assessments. The court maintains that the appeal fails to meet admissibility criteria. The outcome reinforces the stability of first-instance factual determinations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17229/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Federico Gennaro and Sweet Service SAS inadmissible against the Milan Court of Appeal's judgment. The appellants argued that the lower courts erred in interpreting their claim regarding the non-existence of a debt for meal services, asserting the debt was explicitly denied in their pleadings. The Court rejected this, ruling that determining whether a fact was contested is a function of the trial judge and only reviewable for motivation defects, not for differing interpretations of the claim. Consequently, the appeal was dismissed as it failed to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The determination of whether a specific fact was contested by the opposing party is a function of the trial judge, reviewable in cassation only for defects in motivation, not for differing interpretations of the claim's scope.

Parole chiave

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interpretation of claim burden of proof non-contested fact cassation admissibility defect in motivation service provision debt trial judge discretion contratto di ristorazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
i ricorrenti deducono, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
07-04-2022 -2- giudiziale in relazione all'art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale, ritenendo che il gravame si incentrasse sulla negazione della posizione di debito, senza presa di posizione sulla fattura e sulla effettività della fornitura tanto da integrare i presupposti del principio di cui all'art.
art. 380-bis c.p
art. 115 c.p
07-04-2022 -2- giudiziale in relazione all'art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale, ritenendo che il gravame si incentrasse sulla negazione della posizione di debito, senza presa di posizione sulla fattura e sulla effettività della fornitura tanto da integrare i presupposti del principio di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/10/2019, n. 27490
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21041-2020 proposto da: FEDERICO GENNARO e SWEET SERVICE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ETTORE PAIA 18, presso lo studio dell'Avvocato ELISABETTA CERIOLI, rappresentati e difesi dagli Avvocati LUIGI CAPONE e VINCENZO CADAVERO; - ricorrenti - contro ELIOR RISTORAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati ANTONIO SGARRELLA e CRESCENZO RUBINE 1 1I; - controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARILENA GORGONI. Rilevato che: la Società Sweet Service SAS e Gennaro Federico ricorrono per la cassazione della sentenza n. 892-2020 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 10 aprile 2020, notificata il 15 aprile 2020, articolando un solo motivo; resiste con controricorso Elior Ristorazione SPA; i ricorrenti espongono di essersi opposti al decreto n. 22255-2015 del Tribunale di Milano, con cui veniva loro imposto il pagamento di euro 9.444,56 alla Società Elior Ristorazione per fornitura pasti, come da fattura emessa in data 26 novembre 2012; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6452/18, rigettava l'opposizione perché infondata; la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, i quali chiedevano che la Corte d'Appello dichiarasse insussistente la prova della posizione creditoria della società Elior Ristorazione e confermasse la decisione di prime cure; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1) i ricorrenti deducono, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del principio della interpretazione della domanda Ric. 2020 n. 21041 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- giudiziale in relazione all'art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale, ritenendo che il gravame si incentrasse sulla negazione della posizione di debito, senza presa di posizione sulla fattura e sulla effettività della fornitura tanto da integrare i presupposti del principio di cui all'art. 115 c.p.c., sarebbe incorsa in errore, perché con l'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento, alle pagine 2, 3 e 4, e con l'atto di appello, il rapporto di debito era stato espressamente disconosciuto.

Il giudice aveva il potere -dovere di interpretare le domande delle parti senza limitarsi alla loro formulazione letterale; pertanto, la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avutoavuto riguardo inalità perseguita. In sostanza, sia il Tribunale che la Corte d'Appello avrebbero dovuto ritenere contestata la domanda della società resistente e disconosciuto il rapporto obbligatorio; né la Corte d'Appello avrebbe potuto sostenere che la mancata contestazione del contenuto della fattura potesse assumere rilievo ai fini della decisione, perché nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di fOrniture, spetta a chi fa valere il diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa; il motivo è inammissibile; i ricorrenti non hanno soddisfatto l'onere di indicare cosa avessero contestato e se la contestazione fosse stata rituale - al fine di dimostrare di aver contestato specificamente sarebbe stato necessario focalizzare il passo della motivazione in cui si faceva riferimento alla non contestazione, individuare esattamente l'atto ove era avvenuta la contestazione e Ric. 2020 n. 21041 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -3- riportare puntualmente il contenuto della stessa, dare dimostrazione di aver ottemperato all'onere processuale di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione (così Cass.13/10/2016, n. 20637; Cass. 17/02/2016, n. 3023) -anche in considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha rimproverato loro di avere svolto censure di forma sull'idoneità della prova offerta, ma di non aver contestato di avere ricevuto le forniture di pasti da parte della Elior Ristorazione.

È proprio sulla mancata contestazione del fatto storico delle fornitura che la sentenza ha fondato la statuizione con cui ha ritenuto provato il rapporto che dava titolo alla società Elior Ristorazione per richiedere il pagamento. Trova applicazione il seguente principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza di legittimità: l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "non contestato" uno specifico fatto, detto apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione se inteso, dopo la modifica dell'art. 360 n.

5) dovuta al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 80, quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in discussione tra le parti oppure sotto il profilo del vizio di violazione di legge sull'assunto che la motivazione di quell'apprezzamento risulta omessa, apparente, irriducibilmente contrastante per l'inconciliabilità delle affermazioni svolte, perplessa o oggettivamente incomprensibile (Cass. 28/10/2019, n. 27490). Va aggiunto che la censura con cui è stato addebitato alla Ric. 2020 n. 21041 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4- sentenza impugnata di non aver correttamente interpretato la domanda giudiziale non è in alcun modo argomentata, perché la ricorrente si limita ad opporre a quello del giudice a quo un diverso esito dell'attività di interpretazione della domanda, senza dimostrare la violazione dei canoni di interpretazione degli atti processuali, né il mancato rispetto di principi processuali fondamentali, quali il principio della domanda e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tantomeno che il giudice sia incorso nella violazione del divieto di sostituire d'ufficio un'azione ad un'altra, diversa da quella esercitata dalla parte, ovvero di mutare gli elementi oggettivi della domanda;

2) ne consegue l'inammissibilità del ricorso;

3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna tg part, ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrentéd, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione Ric. 2020 n. 21041 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -5- civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 07/04/2022. Il Presidente Fr