Cassation court remands case to public hearing to decide on direct examination of procedural acts regarding claim interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing rather than issuing an interlocutory decision. The lower court had rejected an opposition to execution based on the principle of 'most liquid reason,' arguing the appeal lacked a clear petition. The Court determined that the specific issue of whether to examine the claim directly or review the interpretation of the claim requires a full public hearing to gather necessary evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal concerns the omission of the examination of a claim versus the interpretation of a claim, the Court must directly examine the acts in the first instance to resolve the procedural violation, whereas interpretation issues are reserved for the merits judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3260-2021 proposto da: SICILSALDO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 119, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CARPENTIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO D'ARMA; - ricorrente - contro DABBENE FAUSTO STEFANO, DE SIMONE LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, in PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati CALOGERO GIARDINA, GIOVANNI GIOVANNELLI; - controricorrenti - F i r m a t o D a :
D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3260/2021 Numero sezionale 2590/2022 Numero di raccolta generale 17178/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza n. 380/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 2 ottobre (notificata il 16 novembre) 2020, la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da Sicilsaldo s.p.a. e condannato la società alla restituzione delle somme eventualmente versate, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., da Fausto Dabbene e Luigi De Simone, in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta, escludendo la spettanza ai due lavoratori di alcuna somma e condannandoli al pagamento solidale di € 5.000,00, ai sensi della disposizione citata;
2. essa ha ritenuto in particolare, secondo il principio di “ragione più liquida”, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, in esito ad interpretazione della domanda della società alla stregua di denuncia di indeterminatezza dei crediti oggetto di esecuzione, con richiesta della sua sola sospensione, in assenza di alcuna contestazione del titolo esecutivo dei due lavoratori (sentenza del Tribunale di Gela n. 502/2010, di illegittimità del licenziamento intimato dalla datrice Sicilsaldo s.p.a, con ordine di reintegrazione dei predetti nel posto di lavoro e condanna al pagamento in loro favore di un’indennità risarcitoria dal licenziamento alla data di reintegrazione, avvenuta con la comunicazione 29 novembre 2010), né in ordine alla estensione temporale dei loro crediti;
3. in ogni caso, “anche a voler accedere … alla ricostruzione offerta dal primo decidente”, la Corte nissena ha ritenuto che “la decisione sarebbe ugualmente Ric. 2021 n. 03260 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3260/2021 Numero sezionale 2590/2022 Numero di raccolta generale 17178/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 errata sotto il profilo dello stretto merito, in quanto, passate in giudicato le statuizioni della sentenza n. 502/2010”, perché “sarebbero state comunque dovute agli intimati le somme a tale titolo maturate dal 9.11.2010 al 29.11.2010”;
4. con atto notificato il 18 gennaio 2021 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per inesistenza del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, invece ravvisato da quella di appello, sulla base del contenuto dell’opposizione datoriale all’esecuzione promossa dai due lavoratori licenziati, avente ad oggetto la pretesa esecutiva da loro azionata e non già solo l’indeterminatezza dei crediti, come erroneamente ravvisato dalla seconda (unico motivo);
2. nell’insegnamento di questa Corte si sono radicati due diversi orientamenti giurisprudenziali su una questione processuale nevralgica, e nell’odierna controversia dirimente ai fini della decisione, per l’individuazione del corretto canale di accesso al giudice di legittimità in merito al rapporto tra la denuncia di un vizio (di error in procedendo), che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore e l’attività di interpretazione e di qualificazione della domanda, a quella preliminare, che ne faccia il giudice di merito, cui esclusivamente spettante;
3. il primo indirizzo, formatosi su un autorevole arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, afferma che, quando con il ricorso per cassazione sia denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal Ric. 2021 n. 03260 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3260/2021 Numero sezionale 2590/2022 Numero di raccolta generale 17178/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non debba limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito abbia vagliato la questione, ma sia investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; così anche:
Cass. 28 novembre 2014, n. 25308 e Cass. 19 agosto 2020, n. 17268, in riferimento a difetto di specificità dei motivi di appello; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134, in riferimento a vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum o della causa petendi; Cass.24 dicembre 2021, n. 41465, in riferimento ad una fattispecie relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c.);
4. il secondo, non meno consolidato, afferma che, spettando al giudice del merito l'interpretazione della domanda, per cui, qualora esso abbia espressamente ritenuto che una domanda sia stata avanzata e compresa nel thema decidendum (ovvero il contrario, come nel caso qui in esame), tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non possa essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto (o la ricorrenza) di ultrapetizione non sia logicamente verificabile prima dell’accertamento di erroneità della medesima motivazione; sicché, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, attenendo al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi Ric. 2021 n. 03260 sez.
ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3260/2021 Numero sezionale 2590/2022 Numero di raccolta generale 17178/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 processuali: potendo detto errore concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 5 febbraio 2014, n. 2630;
Cass. 27 ottobre 2015, n. 21874; Cass.13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 23 luglio 2021, n. 21237);
5. in una prospettiva mediana, si dovrebbe, infine, tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia dato il giudice del merito: nel primo caso, vertendosi in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e ponendosi un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, dovendo in sede di legittimità essere compiuto solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684);
6. ritenuto, per le rappresentate ragioni di natura nomofilattica, che non sussistano i presupposti per la decisione nell’odierna adunanza camerale, sicché la causa debba essere rimessa per la trattazione alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2021 n. 03260 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a