Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 17170/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering notification to heirs of deceased defendant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17170/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nocelli against the Appellate Court's rejection of the debt opposition. The appellants argued that the lower court improperly admitted new evidence and failed to notify the heirs of the deceased defendant, Decima Vittori. The court found the notification to Decima failed due to her death and ordered the appellant to notify the heirs within sixty days, effectively dismissing the substantive appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses the appeal when the lower court's procedural errors are cured by ordering the necessary notification to the heirs of a deceased party, rather than ruling on the merits of the evidence admission.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural notification heirs of deceased debt opposition Cassation appeal service of process spese di ripristino obbligo di restituzione petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 345 c.p.c.
3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il disposto di cui all’art.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 184 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 345 c.p
3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il disposto di cui all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26377/2021 R.G. proposto da: IMPRESA NOCELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO D'URSO FRANCESCO (FLVFNC38P04H501E) rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMMARINO RAFFAELE (GMMRFL52A24I281E) -ricorrente- contro VITTORI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO CORSO MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato PULCINI TONINO (PLCTNN56A17A462Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 26377/2021 Numero sezionale 4727/2022 nonché contro Numero di raccolta generale 17170/2022Data pubblicazione 26/05/2022 VITTORI DECIMA, VITTORI UMBERTO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 915/2020 depositata il 15/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che l’Impresa Nocelli Francesco propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno. Quest’ultimo aveva accolto l’opposizione di Gianfranco, Decima ed Umberto Vittori al decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna ricorrente, per lavori di restauro e risanamento asseritamente svolti nei confronti del de cuius dell’intimato; che la Corte territoriale aveva ritenuto “indispensabili” le fatture ritualmente prodotte dagli eredi Vittori in appello ed idonee a dimostrare il pagamento delle somme rivendicate ex adverso;

Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il disposto di cui all’art. 345 cit., nella versione precedente a quella introdotta dalla legge n. 134/2012, ammettendo nuovi mezzi di prova in appello; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 184 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado posto a base della propria decisione documentazione prodotta irritualmente e tardivamente in primo grado, senza autorizzazione del G.I.;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 26377/2021 Numero sezionale 4727/2022 Numero di raccolta generale 17170/2022Data pubblicazione 26/05/2022 per resistere si costituiva con controricorso Gianfranco Vittori, quale erede dei defunti Anselmo Vittori ed Umberto Vittori, rilevando la tardività della notifica del ricorso nei suoi confronti, quale erede di Umberto Vittori, nonché la nullità nei confronti della notifica della contumace Decima Vittori, deceduta in precedenza; che l’effettivo esame del fascicolo mostra come la notifica nei confronti di Decima Vittori non sia andata a buon fine per l’intervenuto decesso della stessa, come da certificato prodotto dal controricorrente; che appare dunque necessario ordinare alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso agli eredi di Decima Vittori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso agli eredi di Decima Vittori entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza