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Ordinanza Interlocutoria — n. 17165/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding burden of proof for contract termination due to defective concrete.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17165/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the public hearing of the Second Civil Section for further proceedings. The appellant argued that the appellate court misapplied civil code provisions regarding contract termination and improperly allocated the burden of proof concerning construction defects. The court found no grounds for dismissal under Article 375 of the Code of Civil Procedure and ordered the case back to the lower instance.

Regesto Legislator

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Art. 1497, 1453, 1176, 2697 c.c.; Art. 360, 375 c.p.c.: The court of appeal must correctly allocate the burden of proof and apply substantive law; if the lower court fails to address specific allegations regarding contractual breach or defect liability, the case is remitted for retrial.

Parole chiave

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contract termination burden of proof defective construction appellate review civil code provisions vizio di costruzione materiali da costruzione responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1497 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 2697 c.c.
e, comunque, dell’art. 2697 c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
in relazione ai medesimi articoli (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe travisato gli obblighi contrattuali, pervenendo ad un’errata ripartizione degli oneri probatori; che, mediante la seconda doglianza, la ricorrente invoca violazione dell’art.
Art. 375 c.p.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2056 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25613/2021 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI VOLTURNIA INERTI S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDELLI LUIGI (RCCLGU56E05B963H) -ricorrente- contro, LA MASSERIA DI SESSA SOCIETÀ AGRICOLA A R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ODIERNO STEFANO (DRNSFN56E01H101T) -controricorrente- F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25613/2021 Numero sezionale 4726/2022 VERRENGIA ANDREA, TORTORA CARMINE Numero di raccolta generale 17165/2022Data pubblicazione 26/05/2022 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 851/2021 depositata il 09/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Calcestruzzi Volturnia Inerti s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quest’ultimo aveva accolto la domanda de La Masseria di Sessa s. a r.l. nei confronti di Calcestruzzi Volturnia Inerti s.r.l., volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di calcestruzzo; che La Masseria di Sessa s. a r.l. si è costituita per resistere al ricorso, mentre sono rimasti intimati Carmine Tortora ed Andrea Verrengia; che il ricorso è affidato a due censure, assistite da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.; che, attraverso il primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1453 e 1176 c. c. e, comunque, dell’art. 2697 c. civ. in relazione ai medesimi articoli (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe travisato gli obblighi contrattuali, pervenendo ad un’errata ripartizione degli oneri probatori; che, mediante la seconda doglianza, la ricorrente invoca violazione dell’art. 2697 c. c. e degli artt. 1218, 1223, 2043, 2056 c. c. (art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.); che i secondi giudici avrebbero dovuto tenere in debito conto l’abusività dell’opera (che pure era emersa dalla CTU), ai fini F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25613/2021 Numero sezionale 4726/2022 dell’avversaria domanda di risarcimento: in altri termini, Numero di raccolta generale 17165/2022Data pubblicazione 26/05/2022 controparte avrebbe dovuto provare e dimostrare che la costruzione aveva ottenuto un permesso in sanatoria, che ne aveva eliminato l’abusività e che, tuttavia, era stata costretta a demolire e ricostruire a causa dei difetti del cemento armato; che non ricorrono le condizioni per una pronunzia ex art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Pubblica Udienza della 2 sezione civile. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente LORENZO ORILIA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7