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Ordinanza Interlocutoria — n. 17157/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fee liquidation, remanding for lack of contradictory proceedings with the Prosecutor's Office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17157/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to the lower court to verify the contradictory proceedings. The appellant argued that his fee calculation was flawed because it summed up distinct technical investigations rather than evaluating them individually. However, the court found the appellant's specific complaints lacked clarity and noted the absence of the Prosecutor's Office, a necessary party, from the opposition hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's decision lacks contradictory proceedings with a necessary party and remands the case for verification of the file's completeness.

Parole chiave

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inadmissible appeal contradictory proceedings necessary party fee liquidation procedural defect remand for verification procurator general ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 380 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7186-2021 proposto da: DI PALO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI n. 4, presso lo studio dell'avv. ALDO PINTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIO SALTALAMACCHIA e LUCA SALTALAMACCHIA - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7186/2021 Numero sezionale 4766/2022 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il Numero di raccolta generale 17157/2022Data pubblicazione 26/05/2022 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 29.4.2020 Di Palo Vincenzo proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dovutogli per l’attività svolta come consulente della Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Napoli. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Palo Vincenzo, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da Di Palo Vicenzo avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso spettantegli per l’opera svolta come consulente della Procura della Repubblica nell’ambito di un procedimento penale.

Il Di Palo lamentava, in particolare, che il compenso fosse stato determinato considerando la sommatoria del valore dei singoli accertamenti tecnici demandategli, e non invece in relazione a ciascuno di essi, nonostante i predetti avessero ad oggetto attività diverse l’una dall’altra e non suscettibili di essere ricondotte ad unum. Il Tribunale riteneva, al F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7186/2021 contrario, corretto il criterio unitario adottato dal primo giudice, Numero sezionale 4766/2022Numero di raccolta generale 17157/2022 confermando dunque la liquidazione da questi operata. Data pubblicazione 26/05/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Palo Vincenzo affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamenta la falsa applicazione degli artt. 2 e 29 del D.M. 30 maggio 2002, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente calcolato il compenso sul valore totale degli accertamenti svolti dal ricorrente, nonostante essi si riferissero a diversi gruppi familiari e ad attività non omogenee tra loro.

L’importo liquidato dal giudice di merito, pari ad € 10.256,33, avrebbe dovuto essere aumentato sino ad un minimo di € 78.782,68. Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare anche la domanda volta al riconoscimento del compenso dovuto ai coadiutori. Anche in questo caso, l’importo riconosciuto dal giudice di merito, pari nel complesso ad € 8.000, avrebbe dovuto essere aumentato sino ad un minimo di € 23.634,80 per ciascuno dei due coadiutori nominati nel corso delle operazioni peritali.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Pur essendo condivisibile il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui la pluralità delle valutazioni effettuate dal CTU non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, potendo incidere soltanto sulla determinazione dell'ammontare, quale elemento di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16321 del 18/06/2019, non massimata, che richiama Cass. Sez. 2, Sentenza n. 174 del 10/01/2003, Rv. 559557), va ribadito che “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7186/2021 soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, Numero sezionale 4766/2022Numero di raccolta generale 17157/2022 pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la Data pubblicazione 26/05/2022 unitarietà dell'incarico e dell'onorario.

Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018, Rv. 651045; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021, Rv. 661045). Nel caso di specie, il ricorrente non chiarisce per quale motivo le attività svolte in relazione ai sei soggetti indicati a pag. 11 del ricorso sarebbero state diverse l’una dall’altra, nonostante che l’accertamento tecnico gli fosse stato pacificamente demandato nell’ambito di un unico procedimento penale, con unico incarico esteso a tutti i predetti soggetti (cfr. pag. 2 del ricorso). Non è sufficiente, a tale titolo, la mera circostanza che si trattasse di nuclei familiari diversi, o che abitassero in luoghi diversi, poiché il procedimento penale era unico e si riferiva a tutti i soggetti coinvolti nell’indagine delegata al Di Palo.

Si configura quindi, sotto tale profilo, un deficit di specificità delle censure proposte dal ricorrente”. Il Collegio osserva che non risulta, dagli atti, che il giudizio di opposizione si sia svolto nel contraddittorio con la Procura della Repubblica, che costituisce parte necessaria dello stesso. Occorre quindi acquisire il fascicolo d’ufficio del predetto giudizio, onde verificare la completezza del contraddittorio, prima di scrutinare i motivi di ricorso. PQM F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 7186/2021 Numero sezionale 4766/2022 la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando la cancelleria Numero di raccolta generale 17157/2022Data pubblicazione 26/05/2022 di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di opposizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022.

Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B