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Ordinanza Interlocutoria — n. 17154/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for remand, ruling facts were not contested and appeal was late.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17154/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by CNH Industrial against the Second Instance Court's decision in a contract dispute over a mechanical excavator. The appellant argued that the lower court erred in finding facts regarding the sale's non-perfection, but the court held these were not contested facts under Article 360 of the Code of Civil Procedure. Furthermore, the court rejected the claim of tardiness since the exception was raised in the appellate brief, and deemed the appeal an attempt to re-evaluate the merits rather than a legitimate challenge to legal correctness.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: Facts for cassation review must be contested and decisive, excluding mere judicial assessments or late-raised exceptions; appeals seeking re-evaluation of merits without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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Article 360 c.p.c. Article 366 c.p.c. contested facts tardiness of appeal re-evaluation of merits non-perfection of sale remand to public hearing proprietà industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In primo luogo, l’omesso esame denunciato dalla ricorrente non cade su un fatto, ma su una eccezione, e come tale non rientra nel paradigma previsto dall’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 112 cod. proc. civ
Va infatti considerato che “La differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011
anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv.
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017
636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014
645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014 Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9917-2021 proposto da: CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. GIAN FRANCO SIMONINI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro FALLIMENTO BRICK INDUSTRY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. EDOARDO BONASERA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9917/2021 avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 4772/2022Numero di raccolta generale 17154/2022 CATANIA, depositata il 17/02/2021; Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato New Holland Construction Machinery S.p.a., oggi divenuta CNH Industrial Italia S.p.a., evocava in giudizio Brisk Industry S.r.l. innanzi il Tribunale di Catania per sentirla condannare, in tesi, al pagamento del corrispettivo pattuito per la compravendita di una pala meccanica, ammontante ad € 153.697,57 oltre accessori, ed in ipotesi alla restituzione del bene. Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo di aver ricevuto il bene in prova e che quest’ultima non si era conclusa positivamente; quindi, non essendosi perfezionata la compravendita, l’attrice poteva al massimo pretendere la restituzione del macchinario.

Con sentenza n. 1659/2020 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda subordinata di restituzione del macchinario, condannando la società convenuta anche al risarcimento del danno, quantificato in € 30.000 oltre accessori. Il primo giudice fondava la propria decisione sulla precedente decisione del Tribunale di Palermo, n. 3861/2010, con la quale sarebbe stata riconosciuta la proprietà della pala meccanica in capo alla New Holland (oggi, CNH), ritenendo che tale statuizione fosse passata in giudicato, nonostante la successiva sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 436/2016, che aveva riformato la richiamata decisione di prime cure del Tribunale panormitano soltanto sulla spettanza, in capo a New Holland (oggi, CNH) del diritto di pretendere da Brick il pagamento del corrispettivo della compravendita non perfezionatasi.

Con la sentenza impugnata, n. 361/2021, la Corte di Appello di Catania accoglieva il gravame proposto, avverso la decisione di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9917/2021 Numero sezionale 4772/2022 prime cure, da Brick Industry S.r.l., escludendo la sussistenza di un Numero di raccolta generale 17154/2022Data pubblicazione 26/05/2022 giudicato sulla proprietà della pala meccanica.

Propone ricorso avverso detta decisione CNH Industrial Italia S.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Brick Industry S.r.l. in liquidazione. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Egualmente in prossimità della predetta adunanza si è costituito il Fallimento di Brick Industry S.r.l. in liquidazione, depositando comparsa di costituzione con nuovo procuratore, richiesta di autorizzazione rivolta al G.D. del Fallimento e procura speciale in data 28.4.2022. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione ritualmente notificato New Holland Construction Machinery S.p.a., oggi divenuta CNH Industrial Italia S.p.a., evocava in giudizio Brisk Industry S.r.l. innanzi il Tribunale di Catania per sentirla condannare, in tesi, al pagamento del corrispettivo pattuito per la compravendita di una pala meccanica, ammontante ad € 153.697,57 oltre accessori, ed in ipotesi alla restituzione del bene. Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo di aver ricevuto il bene in prova e che quest’ultima non si era conclusa positivamente; quindi, non essendosi perfezionata la compravendita, l’attrice poteva al massimo pretendere la restituzione del macchinario.

Con sentenza n. 1659/2020 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda subordinata di restituzione del macchinario, condannando la società convenuta anche al risarcimento del danno, quantificato in € 30.000 oltre accessori. Il primo giudice fondava la propria decisione sulla precedente decisione del Tribunale di Palermo, n. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9917/2021 Numero sezionale 4772/2022 3861/2010, con la quale sarebbe stata riconosciuta la proprNumero di raccolta generale 17154/2022Data pubblicazione 26/05/2022ietà della pala meccanica in capo alla New Holland (oggi, CNH), ritenendo che tale statuizione fosse passata in giudicato, nonostante la successiva sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 436/2016, che aveva riformato la richiamata decisione di prime cure del Tribunale panormitano soltanto sulla spettanza, in capo a New Holland (oggi, CNH) del diritto di pretendere da Brick il pagamento del corrispettivo della compravendita non perfezionatasi.

Con la sentenza impugnata, n. 361/2021, la Corte di Appello di Catania accoglieva il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da Brick Industry S.r.l., escludendo la sussistenza di un giudicato sulla proprietà della pala meccanica. Propone ricorso avverso detta decisione CNH Industrial Italia S.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Brick Industry S.r.l. in liquidazione. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’avvenuto accertamento della proprietà, in capo ad essa ricorrente, della pala meccanica oggetto di causa.

La censura è inammissibile. A differenza di quanto ritiene la ricorrente, la Corte di Appello ha esaminato il punto relativo alla sussistenza del giudicato sull’accertamento del diritto di proprietà del bene controverso, ipotizzato dal giudice di prime cure, escludendola. Illuminante, a tal riguardo, il passaggio contenuto a pag. 8 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale afferma, testualmente, che “Deve quindi concludersi che una corretta valutazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo non consente affatto di ritenere che essa contenga una statuizione di accertamento della proprietà della pala gommata in capo a New Holland e che essa contiene soltanto l’accertamento della F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9917/2021 conclusione di un contratto di compravendita tra New Holland e Numero sezionale 4772/2022Numero di raccolta generale 17154/2022 Brick, di mancato pagamento del prezzo da parte di quest’ultima e Data pubblicazione 26/05/2022 conseguente condanna di quest’ultima a corrisponderlo.

Tale unica statuizione, impugnata dinanzi alla Corte di appello di Palermo, è stata riformata dal giudice del gravame che ha infine respinto la domanda di pagamento di New Holland”. Non si configura, dunque, alcun profilo di omesso esame, avendo il giudice di seconda istanza affrontato il fatto controverso, individuabile nel contenuto precettivo della decisione del Tribunale di Palermo, in ordine al quale ha fornito una interpretazione frutto di un ragionamento logico-deduttivo non implausibile. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla carenza di interesse di Brick a trattenere la pala meccanica oggetto del contratto intercorso tra le parti.

La censura è inammissibile. In primo luogo, l’omesso esame denunciato dalla ricorrente non cade su un fatto, ma su una eccezione, e come tale non rientra nel paradigma previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dovendosi ribadire, sul punto, il principio secondo cui l’omessa pronuncia su una domanda, una eccezione o un motivo di impugnazione, non è utilmente deducibile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto la domanda, l’eccezione o il motivo non esaminati non costituiscono fatto, principale o secondario (cfr.

Cass. Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014, Rv. 633205; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017, Rv. 643679; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23930 del 12/10/2017, Rv. 646046). Va infatti considerato che “La differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9917/2021 un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, Numero sezionale 4772/2022Numero di raccolta generale 17154/2022 ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, Data pubblicazione 26/05/2022 l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione” (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014, Rv. 633682; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006, Rv. 587883). Va, in definitiva, ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

In secondo luogo, la stessa società ricorrente deduce che detta eccezione era stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale in appello, e dunque tardivamente. La sua omessa considerazione, da parte della Corte di seconde cure, quindi, è in ogni caso giustificata, alla luce della tardività della sua proposizione. Infine, la censura mira, in realtà, ad ottenere una revisione del giudizio di merito e della valutazione delle risultanze istruttorie F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9917/2021 condotti dalla Corte di Appello, al fine di ottenere una nuova Numero sezionale 4772/2022Numero di raccolta generale 17154/2022 pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio Data pubblicazione 26/05/2022 di legittimità (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La società ricorrente, infatti, propone una lettura delle dichiarazioni asseritamente contenute nelle difese di Brick alternativa a quella, non implausibile, resa dal giudice di merito, senza peraltro curarsi di indicare specificamente gli atti processuali sui quali la censura si fonda, né trascriverli nel ricorso, né individuarli in riferimento alla sequenza del processo di merito, non rispettando, in tal modo, l’onere di specificità previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014 Rv. 630291)”. Il Collegio non condivide la proposta del Relatore, non ravvisando l’evidenza decisoria e ritenendo opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022.

Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F