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Ordinanza — n. 17141/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for lack of merit due to insufficient evidence of exclusive possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Tosi sisters appealed the Ancona Court of Appeal's rejection of their usucapion claim against Piccinini and others regarding shared land. The lower court dismissed the claim because the appellants failed to prove they excluded other co-owners from using the property, noting that mere management acts were insufficient. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments presented did not justify a full review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds do not justify a full examination of the merits, allowing the court to declare it inadmissible based on procedural insufficiency rather than substantive error.

Parole chiave

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usucapione comproprietà inammissibilità animus exclusivus contributo unificato giudicato Corte di Cassazione prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Sotto altro concorrente profilo, le ricorrenti propongono censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360, n.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”>>.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”>>.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 8053, 7/4/2014
S.U. n. 8054, 7/4/2014
S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.
Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014
629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv.
sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23993-2021 proposto da: TOSI VINCENZINA, TOSI GABRIELLA, TOSI LUIGINA, elettivamente domiciliati in ASCOLI PICENO, V. PORTA TORRICELLA 11 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell'avvocato BARBARA GAGLIARDI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PICCININI ERMELINDO MARIO, MACCHIONI FABIO, MACCHIONI PIERLUIGI, TOSI MARCELLA, PICCININI ENRICO, PICCININI LUCIANA, PICCININI FRANCESCA, COSIMI ANTERO, PICCIONI ELENA; - intimati - avverso la sentenza n. 213/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/02/2021;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 23993/2021 Numero sezionale 4312/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 17141/2022Data pubblicazione 26/05/2022 partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Relatore ha formulato la seguente proposta: <<Ritenuto che la vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: Vincenzina, Luigina e Gabriella Tosi convennero in giudizio i numerosi comproprietari di taluni stacchi terreno e di un immobile rurale chiedendo di essere dichiarate esclusive comproprietarie per effetto d’intervenuta usucapione; - Costituitisi solo alcuni dei convenuti, il Tribunale, svolta l’istruttoria, accolse la domanda, così dichiarando di esclusiva comproprietà delle attrici i beni di cui in citazione; - la corte d’appello di Ancona, accolta l’impugnazione di Ermelindo Mario Piccinini, rigettò la domanda, con esclusione dello stacco di terreno indicato in sentenza, del quale erano contitolari soggetti non appellanti, per essersi formato il giudicato sul punto; - la sentenza d’appello riprende i principi più volte enunciati da questa Corte, secondo i quali il comproprietario in tanto può ambire all’acquisto per usucapione in quanto dimostri di aver goduto del bene “ad excludendum”, cioè precludendo agli altri comproprietari il co-godimento dello stesso, nel mentre la manutenzione del bene, la coltivazione e il ricavare i frutti non costituiscono dimostrazione inequivoca di un tale animus; - non condividendo il vaglio probatorio di primo grado, afferma che la decisione appellata non aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati in sede di legittimità in tema di acquisto per usucapione da parte del comproprietario, essendo rimasta senza prova l’estensione del dominio in termini d’inequivoca esclusività da parte delle appellate, in particolare spiegando che:

“Nel caso in esame sono stati posti in essere da parte delle anzidette istanti soltanto atti di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti rientranti in quelli ordinariamente tollerati dagli altri compartecipi, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune (…), non so no in grado di dar luogo ad un’estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (…), non rappresentando at ti F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 23993/2021 Numero sezionale 4312/2022 costituenti manifestazioni di dominio apertamente contrastante con quello di Numero di raccolta generale 17141/2022Data pubblicazione 26/05/2022 compartecipanti alla comunione”; ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorrono le appellate, sulla base di un solo articolato motivo [ulteriormente illustrato da memoria]; osserva Le ricorrenti, lamentando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, pur condividendo in astratto le enunciazioni in punto di diritto della sentenza, ne contestano la ricostruzione fattuale.

In particolare le predette assumono che attraverso il coacervo della prova testimoniale era rimasto provato il loro possesso esclusivo ad “excludendum”, evocando, inoltre uno scritto, attribuito a Erminia Tosi, che sarebbe stato richiamato dalla sentenza di primo grado. La critica censuratoria è inammissibile. Come si è anticipato la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i principi di diritto enunciati nel corso degli anni da questa Corte, giungendo ad escludere che con il semplice fatto del possesso gli appellati avessero dimostrato di aver esteso la loro signoria da “uti condominus” a “uti dominus” e che la mera astensione dal godimento degli altri comproprietari fosse utilmente evocabile dagli attori, così come non lo era il compimento di atti di gestione, tollerati dai contitolari.

Invero, questa Corte più volte ha spiegato che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d’esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970;

Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439). F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 23993/2021 Numero sezionale 4312/2022 Il ricorso invoca un improprio accertamento di merito (anche evocando aspecificamente un Numero di raccolta generale 17141/2022Data pubblicazione 26/05/2022 asserito documento che avrebbe preso in esame il Giudice di primo grado) da parte di questa Corte, sulla base del quale fonda il proprio diritto.

In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Sotto altro concorrente profilo, le ricorrenti propongono censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) - S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;

S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, siccome si trae inequivocamente da quanto sopra riportato, che fa escludere la ipotesi di una giustificazione motivazionale meramente apparente. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”>>.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 23993/2021 Numero sezionale 4312/2022 Il Collegio condivide la proposta del relatore, osservando cNumero di raccolta generale 17141/2022he i rilievi svolti Data pubblicazione 26/05/2022 nella memoria non sono idonei ad una diversa soluzione della controversia.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, ma essendo la controparte rimasta intimata, non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente (Lorenzo Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a