Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17130/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed taxpayer's appeal; collection notice valid only for own defects, not prior assessment errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17130/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's inadmissibility objections but allowed the tax authority's appeal against the regional tax commission's rejection. The taxpayer argued the collection notice was invalid due to defects in the underlying assessment notice, while the tax authority contended such defects were precluded. The court ruled that a collection notice can only be challenged for its own procedural flaws, not for errors in the prior assessment that was never appealed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: A collection notice based on a finalized assessment notice may be contested only for its own defects, not for vices in the underlying assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notice assessment notice defect procedural preclusion tax appeal admissibility Corte di Cassazione IRPEF tax law procedural vices ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992
31472 del 03/12/2019); - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR calabrese erroneamente ritenuto che la mancata convocazione del contribuente ai fini del contraddittorio endo- procedimentale nel contesto della procedura di accertamento con adesione di cui al d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009; n.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15170 del 2006
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31472 del 03/12/2019
15170 del 2006; infine più di recente vedasi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31472 del 03/12/2019); - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8704 del 10/04/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5950/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – ricorrente – Contro PRESTERA’ DOMENICO, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Giuseppe Stracuzza (PEC: avv.g.stracuzza@pec.it) - controricorrente - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5950/2020 Numero sezionale 3101/2022 Numero di raccolta generale 17130/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 4734/07/18 depositata in data 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio e, a seguito di riconvocazione del Collegio nella medesima composizione, in data 11/05/2022;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento derivante dall’avvenuta definitività dell’avviso di accertamento presupposto, notificatagli per IRPEF relativa all’anno 2000; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - vanno preliminarmente affrontate e disattese le eccezioni di inammissibilità proposte in controricorso; - quanto alla prima, relativa all’asserita tardività del ricorso, la stessa è infondata; - invero, il ricorso per cassazione risulta notificato al difensore domiciliatario a mezzo PEC il 20.1.2020; tal notifica, a ritenerla nulla, non essendosi il detto domiciliatario costituito per il contribuente nel giudizio di secondo grado, è comunque sanata dalla costituzione con controricorso del contribuente davanti a questa Corte; - quanto alla seconda, la stessa è parimenti infondata poiché parte ricorrente non propone affatto una diversa rilettura del merito, ma pone una questione di diritto puntualmente identificata e analiticamente individuata;

Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5950/2020 Numero sezionale 3101/2022 Numero di raccolta generale 17130/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - venendo allora ai motivi di ricorso, che possono quindi esaminarsi, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d. lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art. 12 c. 7 della l. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR calabrese erroneamente ritenuto che la mancata convocazione del contribuente ai fini del contraddittorio endo- procedimentale nel contesto della procedura di accertamento con adesione di cui al d. lgs. n. 218 del 1997, sia causa di invalidità del procedimento; - il motivo è all’evidenza fondato; - questa Corte da tempo afferma che la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l'Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009; n. 15170 del 2006; infine più di recente vedasi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31472 del 03/12/2019); - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto impugnabile per vizi diversi da quelli propri la cartella emessa a seguito della definitività dell’avviso di accertamento oggetto della procedura ex d. lgs. n. 218 del 1997 di cui si è detto ut supra; - anche tale motivo è fondato; - nel caso di specie è del tutto pacifico che l’atto presupposto della cartelle di pagamento impugnata ossia l’avviso di accertamento relativo, sia stato notificato, tanto che da parte del contribuente se ne era avviato il sub-procedimento di Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5950/2020 Numero sezionale 3101/2022 Numero di raccolta generale 17130/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 accertamento con adesione, così comunque evidenziandosi la sua conoscenza degli esatti termini delle pretese fiscali nei suoi confronti e della loro "origine procedimentale", appunto con riguardo alle attività istruttorie espletate e possibili relativi vizi; tuttavia è altrettanto pacifico sia che la procedura di adesione non si è perfezionata sia che gli atti impositivi non siano stati poi impugnati dal contribuente stesso nei termini di legge, così acquisendo definitività.

Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essi relativa, era ed è assolutamente preclusa, in virtù del fermo principio secondo il quale «la cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto» (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 8704 del 10/04/2013); - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto del principio sopra indicato; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2022 e, a seguito di riconvocazione, in data 11 maggio 2022 Il Presidente Lucio Napolitano Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C