Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-reviewable error in evidence evaluation under Art. 360 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's error in evaluating evidence was not reviewable under Article 360 of the Civil Procedure Code. The appellant argued the appellate court misapplied the burden of proof regarding bank account documents, but the court held that such errors in evidence assessment fall outside the scope of cassation remedies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The error in the evaluation of evidence, consisting in misidentifying whether a source is demonstrative of a fact, is not reviewable in cassation as it does not constitute a violation of law under the statutory taxonomy of admissible vices.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17353-2020 proposto da: AMORELLI SALVATORE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRASSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO LUPICA; - ricorrente - contro INTRUM ITALY s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, nella qualità di rappresentante di INTESA SAN PAOLO s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PANEPINTO; avverso la sentenza n. 773/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/12/2019;
F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17353/2020 Numero sezionale 1333/2022 Numero di raccolta generale 17125/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALBERTO PAZZI. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto monitorio n. 185/2007, ingiungeva a Salvatore Michele Amorelli di pagare a Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma di € 122.122,03, in forza di anticipazioni sul conto corrente n. 10/2279, oltre interessi convenzionali, e l’importo di € 114.875,33, in forza di finanziamento sul conto corrente n. 3874588, oltre interessi convenzionali.
2. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 398/2012, accoglieva l’opposizione proposta da Salvatore Michele Amorelli, revocando il provvedimento monitorio opposto.
3. La Corte d’appello di Caltanissetta, a seguito del gravame presentato da Intesa Sanpaolo s.p.a., rilevava che la decisione impugnata risultava viziata da un grave fraintendimento in ordine all’applicazione del principio dell’onere della prova, dato che l’istituto di credito, in realtà, aveva prodotto sia gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, sia il contratto di conto corrente sul quale si fondava la pretesa creditoria azionata, costituito dal documento denominato “adesione al progetto business”. In riforma della decisione di primo grado condannava, pertanto, Salvatore Michele Amorelli a pagare in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma di € 122.122,03, in forza di anticipazioni sul conto corrente n. 10/2279, oltre interessi convenzionali, e l’importo di 114.875,33, in forza di finanziamento sul conto corrente n. 3874588, oltre interessi convenzionali.
4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 18 dicembre 2019, ha proposto ricorso Salvatore Michele Amorelli prospettando un Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17353/2020 Numero sezionale 1333/2022 Numero di raccolta generale 17125/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:
5. Il motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 117 T.U.B. e 2697 cod. civ. nonché dei principi da essi desumibili in materia di prova dei contratti bancari: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – ha errato nel qualificare il documento n. 1 prodotto dalla banca come il contratto di conto corrente relativo al rapporto n. 10/2279, dato che lo stesso riguardava il rilascio di una carta di debito per l’utilizzo di servizi accessori da regolarsi su conto corrente e non prevedeva alcuna condizione economica relativa ai tassi di interesse a credito e/o debito.
Inoltre, la Corte di merito, nel qualificare il conto n. 3874588 quale mero conto di servizio, ha non solo accolto un rilievo difensivo compiuto tardivamente dalla banca, ma anche tralasciato di considerare che la validità giuridica del rapporto si sarebbe dovuta comunque dimostrare con la produzione in giudizio del contratto scritto. I giudici distrettuali hanno così fondato la propria statuizione su prove reputate esistenti, ma, in realtà, mai offerte, incorrendo in un palese errore di percezione concernente la ricognizione del contenuto oggettivo della prova.
6. Il motivo è inammissibile. 6.1 La Corte di merito ha ritenuto che il documento ritualmente prodotto denominato “adesione al progetto business” costituisse un vero e proprio contratto di conto corrente, acclarando poi l’esistenza di un mero conto di anticipazione su fatture, costituente un conto di Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17353/2020 Numero sezionale 1333/2022 Numero di raccolta generale 17125/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 servizio - “che non poteva essere in alcun modo movimentato (e ciò in ragione del fatto che tutti gli accrediti e addebiti relative alle ripetute anticipazioni andavano eseguiti sul conto corrente ordinario)” -, che “refluiva, tanto per le anticipazioni quanto per gli addebiti, nel contratto contrassegnato dal n° 10/2279”.
Questo documento valeva a integrare la forma scritta prescritta dall’art. 117, comma 1, T.U.B. rispetto al contratto di conto corrente e al relativo conto di servizio. 6.2 La critica in esame predica – denunciando espressamente una violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – l’esistenza di un “palese errore di percezione” rispetto al contenuto oggettivo della prova documentale offerta. Il ricorrente, tuttavia, non ha trascritto il contenuto del documento in tesi erroneamente percepito rispetto alla parte oggetto di doglianza, né ha fatto un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto, così come non ha spiegato dove tale documento ora si rinverrebbe; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all'autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass.16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013). 6.3 Peraltro, la Corte distrettuale non avrebbe colto – in tesi del ricorrente – che il documento in discorso non prevedeva alcuna condizione economica di tassi di interesse a credito e/o debito.
Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17353/2020 Numero sezionale 1333/2022 Numero di raccolta generale 17125/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Il tenore di una simile critica non denuncia un errore di percezione sul demonstratum, ma un errore di valutazione rispetto al demonstrandum.
Il che la rende inammissibile, dato che l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 9356/2017). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, infatti, non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 16315/2018, Cass.11892/2016). 6.3 Infine, il vizio di forma concernente il rapporto n. 3874588 è privo di decisività, giacché la Corte di merito ha constatato che le concessioni di credito per anticipazioni su fatture risultavano, oltre che eseguite sul conto corrente ordinario la cui esistenza risultava documentalmente provata, tutte regolarmente accettate dall’Amorelli mediante l’apposizione della propria sottoscrizione in calce alle stesse.
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17353/2020 Numero sezionale 1333/2022 Numero di raccolta generale 17125/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 3 febbraio 2022. Il Presidente Ric. 2020 n. 16914 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e