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Ordinanza — n. 17121/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of fact reconstruction and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17121/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a complete absence of fact reconstruction and specific motivation regarding the lower court's decision. The petitioner failed to detail the facts of the case or the content of the administrative penalty in the cassation petition. Consequently, the court applied the principle that such omissions preclude the possibility of understanding the legal censure without violating the autonomy of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 52, 53, 55, 57 D.P.R. n. 445/2000: A cassation appeal is inadmissible if it completely lacks the exposition of the facts of the case and the content of the challenged decision, as this prevents the court from understanding the legal censure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of fact reconstruction generic legal arguments autonomy of cassation appeal administrative penalty review Italian civil procedure manifestly inadmissible allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
Art. 52, 53, 55, 57 D.P.R. n. 445 del 2000
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente inammissibile per mancanza di ricostruzione del fatto e del processo nei precedenti gradi di giudizio, oltre che per la genericità della motivazione della lamentata violazione di legge.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14600-2021 proposto da: ABOUEL AZM MAGDY GABER ABOUEL, rappresentato e difeso dall’avv.to ANNA ROSA ODDONE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 489/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14600/2021 Numero sezionale 4346/2022 Numero di raccolta generale 17121/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 RILEVATO CHE:

1. Abouel Azm Magdy Gaber Abouel ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino di riforma di sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con un motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52, 53, 55 e 57 D.P.R. n. 445 del 2000.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso appare manifestamente inammissibile per mancanza di ricostruzione del fatto e del processo nei precedenti gradi di giudizio, oltre che per la genericità della motivazione della lamentata violazione di legge.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si Ric. 2021 n. 14600 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14600/2021 Numero sezionale 4346/2022 Numero di raccolta generale 17121/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046 - 01) 5.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese essendosi, il Ministero resistente, costituito tardivamente al solo fine di partecipare eventualmente alla discussione senza aver articolato alcuna difesa.

8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 14600 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P