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Ordinanza — n. 17106/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding erroneous extinction of appeal proceedings due to lack of decisive error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17106/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeals inadmissible, ruling that the lower court's error in declaring the appeal extinguished was not decisive. Although the lower court noted the act was notified to one heir, it failed to order the integration of the contradictory proceedings before concluding the case. The Court held that even if the notification error existed, the correct remedy would have been to integrate the proceedings rather than dismiss the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 363, co. 4 c.p.c.; Art. 364, co. 1 c.p.c.: An error in declaring an appeal extinguished is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates that the defect did not affect the outcome and the correct procedure would have been the integration of the contradictory.

Parole chiave

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inadmissible appeal decisive error extinction of appeal integration of contradictory notification defect Cassation procedure lack of decisive error azione di divisione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 363, co. 4 c.p.c.
Art. 364, co. 1 c.p.c.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 142 c.p
e che la notifica era stata eseguita ex art. 142 c.p.c., ossia secondo le modalità previste dalla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata all'Aja il 15 novembre 1965, di cui l'Italia e gli Stati Uniti avevano autorizzato la ratifica.
articolo 303 c.p
La ricorrente, con atto depositato in cancelleria il 6 marzo 2012, aveva formulato istanza per la riassunzione del giudizio per la notificazione degli atti agli eredi del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ai sensi dell'articolo 303 c.p.c.
art. 307 c.p
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis con riferimento all'articolo 360, comma 1, nn.
articolo 307 c.p
La ricorrente evidenzia che la previsione della rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo, di cui all'ultimo comma dell'articolo 307 c.p.c., è stata introdotta con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall'articolo 46 della I.
art. 129 disp. att. c.p
non prevedono alcun criterio di collegamento - formale o sostanziale - tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall'art. 129 disp. att. c.p.c.
art. 160 cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 17964/2020 della Corte Suprema di Cassazione
Sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 109 del 23 febbraio 2015
Sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4925-2021 proposto da: CONTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGINIO JACOUCCI 8, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MOSTACCIO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro MAIO MARIA, CONTI ETTORE, CONTI SYLVIA, elettivamente domiciliati in ROMA alla VIA VIRGINIO JACOUCCI 8, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MIRAGLIA, rappresentati e difesi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 dall’avvocato FRANCESCO BERTOLONE giusta procura in calce al controricorso; - ricorrenti incidentali - contro MUSCIANISI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA al LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO CARROZZA e ANTONIO GIUFFRIDA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 17964/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 27/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente principale e della controricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Questa Corte con l’ordinanza n. 17964 del 27/08/2020 ha accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, proposto da Muscianisi Maria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 109 del 23 febbraio 2015, con la quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di appello proposto dalla stessa Muscianisi avverso la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva rigettato la domanda di annullamento del testamento redatto dalla de cuius Conti Maddalena.

Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 L’ordinanza n. 17694/2020 ha così motivato:

“ FATTI DI CAUSA 1. Maria Muscianisi conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Gaetano Conti, chiedendo che fosse annullato, ai sensi degli articoli 428 e 591 cod. civ., il testamento redatto dalla propria madre, Maddalena Conti, reso pubblico con atto dell'8 agosto 1995, previa declaratoria dello stato di incapacità naturale della stessa. L'attrice esponeva che la madre aveva disposto della quota disponibile integralmente in favore del fratello, odierno convenuto e deduceva che il predetto aveva chiaramente abusato della particolare condizione di incapacità naturale della congiunta, affetta da menomazioni intellettive talmente gravi da impedire la formazione di una volontà cosciente, tanto che alcuni anni prima le era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer.

Gaetano Conti proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo disporsi la divisione dell'asse ereditario con condanna dell'attrice al rendimento del conto e del rilascio dei beni occupati.

2. Il Tribunale rigettava la domanda di annullamento del testamento e disponeva la remissione della causa sul ruolo per l'istruzione della domanda riconvenzionale avanzata dal Conti.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'originaria attrice Maria Muscianisi. Si costituiva Gaetano Conti e proponeva appello incidentale condizionato. La causa veniva interrotta per il sopravvenuto decesso del suddetto Gaetano Conti e veniva riassunta dalla Muscianisi. Nel giudizio riassunto, Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 si costituiva Mario Conti, nella qualità di erede di Gaetano Conti e, in via preliminare, eccepiva la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli altri eredi, Mario, Maria, Ettore e Sylvia Conti.

4. La Corte d'Appello evidenziava che l'appellante, attesa l'ubicazione dell'ultimo domicilio del de cuius negli Stati Uniti, si era avvalsa delle modalità agevolate di cui all'articolo 303, comma 2, c.p.c. e che la notifica era stata eseguita ex art. 142 c.p.c., ossia secondo le modalità previste dalla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata all'Aja il 15 novembre 1965, di cui l'Italia e gli Stati Uniti avevano autorizzato la ratifica. Dunque, l'atto di riassunzione era stato inviato a mezzo del servizio postale, in data 7 maggio 2012, collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, sito in Brooklyn, New York 11220- 6747 avenue USA.

Secondo il giudice del gravame l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto con firma incomprensibile e non era riferibile con certezza al destinatario, dato che non si comprendeva se la firma era stata apposta dal destinatario o dall'agente dell'ufficio di destinazione. Le altre notifiche fatte in data successiva dall'appellante non erano andate a buon fine. Il consolato Generale d'Italia aveva comunicato al procuratore dell'appellante che l'ultimo indirizzo relativo al de cuius non era più attuale, risultando ivi residente solo il figlio Mario.

Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 In conclusione, secondo la Corte d'Appello, non poteva ritenersi effettuata la notifica collettiva agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto e doveva ritenersi valida solo quella nei confronti di Mario Conti.

Pertanto, si doveva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari. Tuttavia, l'appellante non si era adeguatamente e tempestivamente attivato nel richiedere al giudice i necessari adempimenti e il termine concesso per la notifica dell'atto riassuntivo seppure avente natura ordinatoria al suo scadere senza la presentazione di un'istanza di proroga, doveva ritenersi preclusivo come se fosse perentorio. In altri termini, la parte che voleva riassumere aveva un onere di diligenza nel garantire il sollecito ristabilimento del contraddittorio per la prosecuzione del giudizio attraverso la corretta individuazione delle parti passivamente legittimate a continuarlo, non potendosi demandare la riattivazione del sub- procedimento notificatorio alla sua completa discrezionalità.

Nella specie, la Muscianisi aveva richiesto all'udienza del 21 febbraio 2013, in via subordinata, la concessione di un ulteriore termine per procedere alla notifica in favore di Mario Conti e solo alla successiva udienza dell'8 maggio 2014 aveva avanzato analoga richiesta per la notifica agli altri eredi quando, oramai, il termine originariamente concesso era scaduto. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal Conti la Corte d'Appello dichiarava l'estinzione del giudizio.

5. Maria Muscianisi ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 6. Mario conti ha resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale del 27 febbraio 2019 la parte controricorrente depositava memoria con la quale evidenziava che il Tribunale di Barcellona Pozzo di gozzo nel prosieguo del giudizio ha emesso in data 5 giugno 2017 tra le stesse parti la sentenza definitiva numero 458 del 2017 con la quale è stata accolta la domanda riconvenzionale di Conti di scioglimento della comunione ereditaria senza alcuna richiesta da parte della ricorrente della sospensione del giudizio di divisione e con assegnazione dei beni come concordato da entrambe le parti. La suddetta sentenza è anche passata in giudicato come risulta dalla attestazione rilasciata il 14 febbraio 2019. Si sarebbe dunque formato il giudicato o comunque sarebbe cessata la materia del contendere.

8. All'esito dell'adunanza camerale del 27 febbraio 2019 il collegio ha rinviato la causa nuovo ruolo invitando la parte ricorrente a produrre prova documentale del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti degli intimati non costituiti entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della medesima ordinanza ovvero nello stesso termine a rinnovare la notifica del ricorso nei confronti dei predetti.

9. La parte ricorrente in ottemperanza alla suddetta ordinanza ha provveduto al deposito del ricorso notificato con nota del 7 maggio 2019, successivamente non essendo pervenuti riscontri da parte dell'ufficio notifica, ha depositato istanza di proroga del termine in data 23 maggio 2019. Infine, in data 18 settembre Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 2019 ha depositato le attestazioni relative al positivo perfezionamento della notifica da parte del consolato italiano a New York.

10. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione art. 142 (e disposizioni connesse) 149 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. La ricorrente, con atto depositato in cancelleria il 6 marzo 2012, aveva formulato istanza per la riassunzione del giudizio per la notificazione degli atti agli eredi del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ai sensi dell'articolo 303 c.p.c.

Il Presidente della Corte d'Appello, con provvedimento 8 marzo 2012, aveva disposto la comparizione delle parti dinanzi al collegio della seconda sezione, in camera di consiglio per il giorno 21 febbraio 2013 e aveva disposto che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente alla controparte entro il 30 ottobre 2012. La ricorrente Muscianisi provvedeva il 7 maggio 2012 alla notificazione a mezzo del servizio postale agli eredi di Gaetano Conti collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del medesimo in Brooklyn New York 11220 - 6747 avenue USA.

Dall'avviso di ricevimento risultava: «destinatario dell'invio ai signori eredi di Gaetano Conti cumulativamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio proprio Brooklyn New York 11220 - 6747 avenue USA». Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 In calce all'avviso di ricevimento risultavano due sottoscrizioni, ancorché illeggibili e dal timbro apposto sull'avviso risultava essere stato consegnato al destinatario il 16 maggio 2012.

Quindi, sulla base di tali elementi di fatto, la notificazione dell'atto di riassunzione e il correlativo provvedimento di fissazione dell'udienza erano stati tempestivamente inviati al destinatario e, pervenuti nell'ultimo domicilio del de cuius. La mancata indicazione esatta della via non avrebbe prodotto alcun effetto invalidante della notificazione, posto che l'atto era stato ritualmente consegnato a persona qualificatasi come destinatario. Peraltro, evidentemente l'indicazione dei numeri di codice postale aveva consentito all'agente postale di individuare il destinatario.

Con riferimento all'illeggibilità della firma, il ricorrente richiama il costante indirizzo della Suprema Corte secondo il quale nella notificazione a mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento sottoscritto con grafia illeggibile nello spazio relativo alla firma del destinatario prova l'avvenuta consegna del plico raccomandato al destinatario stesso, il quale ove intenda contestarla ha l'onere di proporre querela di falso. Non è vero dunque che era incerta l'individuazione del destinatario e il fatto che la firma risultasse apposta in uno spazio destinato a quella dell'agente dell'ufficio di destinazione costituisce la prova che vi fosse la firma, ancorché illeggibile, del destinatario, tenuto conto che nell'indicato spazio vi erano Ric. 2021 n. 4925 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 sovrapposte per l'appunto due sottoscrizioni delle quali la prima era riconducibile al destinatario e la seconda all'agente postale.

In altri termini la notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi era perfettamente valida e dunque il giudizio di appello era stato correttamente riassunto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie. La ricorrente evidenzia che la corte di merito non ha adeguatamente motivato in relazione alle contestazioni proposte con comparsa conclusionale e non ha analizzato in modo compiuto e puntuale l'avviso di ricevimento del plico raccomandato rilevando la duplicità di firma.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis con riferimento all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. La ricorrente evidenzia che la previsione della rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo, di cui all'ultimo comma dell'articolo 307 c.p.c., è stata introdotta con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall'articolo 46 della I. n. 69 del 2009. L'art. 58 della predetta legge dispone che la detta disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009).

Ciò comporta che la disposizione che prevede la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del giudizio non sia applicabile alla controversia iniziata il 28 gennaio 1997 e, Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 dunque, in applicazione della previgente normativa, l'estinzione avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa.

Nella specie, l'eccezione dell'appellato Mario Conti non era ammissibile, in quanto questi non aveva interesse a far valere la presunta illegittimità della notificazione effettuata nei confronti degli altri coeredi.

4. Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni di tardività della notifica di integrazione del contraddittorio e di giudicato interno o di sopravvenuta cessazione della materia del contendere sollevata dalla parte controricorrente. 4.1. Entrambe le eccezioni sono infondate. La prima è infondata avendo la parte notificante posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la notifica del ricorso ai litisconsorti necessari e richiesto anche la rimessione in termini per non essersi concluso il processo notificatorio nel termine stabilito da questa Corte per fatti non imputabili al ricorrente.

Da un lato deve ribadirsi che una volta perfezionato il procedimento notificatorio, l'effetto interruttivo della decadenza si produce dal momento della spedizione, nella specie pacificamente avvenuta nel termine assegnato da questa Corte. Dall'altro deve anche richiamarsi l'indirizzo consolidato secondo il quale: in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi Ric. 2021 n. 4925 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (Sez.

L, Sent. n. 16943 del 2018). Quanto alla seconda eccezione deve osservarsi che, nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza non definitiva aveva rigettato la domanda di annullamento del testamento olografo di Maddalena Conti con la quale aveva istituito erede per la quota disponibile il figlio Gaetano e aveva accolto la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione rimettendo la causa sul ruolo per la divisione dell'asse ereditario disponendo allo scopo una CTU. Ciò premesso, anche se la sentenza definitiva di scioglimento della comunione ereditaria di Maddalena Conti e di assegnazione dei beni a Gaetano Conti è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 14 febbraio 2019, deve farsi applicazione del principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite secondo il quale:

«La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull'an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico giuridico non sostituibile, ex post, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata» (Sez. U, Sentenza n. 2204 del 2005, e successivamente Sez. 3, Sent. n. 2125 del 2006). Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Nella specie la divisione ereditaria si è fondata sul testamento olografo, oggetto della domanda di annullamento, che attribuiva la quota disponibile a Gaetano Conti, ne consegue che l'eventuale accoglimento dell'appello sulla suddetta domanda caducherebbe la sentenza che ha statuito sulla divisione sulla base del medesimo testamento.

D'altra parte, non sussiste alcun onere di impugnazione della sentenza definitiva in capo alla parte che ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva. Questa Corte ha già affermato, infatti, che: «La parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l'onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell'istituto della riserva e dell'impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione, sia perché gli artt. 340, comma 1, e 361, comma 1, c.p.c. non prevedono alcun criterio di collegamento - formale o sostanziale - tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall'art. 129 disp. att. c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza non definitiva, non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva - e "a fortiori" alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l'ordinamento giuridico riconduce quegli effetti» (Sez.

L, Sent. n. 14193 del 2016). Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -12- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Permane, dunque, l'interesse al ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello di Maria Muscianisi.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei restanti due. La Corte d'Appello ha ritenuto l'appello inammissibile partendo dal presupposto che l'atto di riassunzione dell'appello, a seguito dell'interruzione del giudizio derivante dal decesso di Gaetano Conti non era stato validamente notificato agli eredi di Gaetano Conti nella forma collettiva, nell'ultimo domicilio del de cuius in Brooklyn New York 6747, in quanto l'avviso di ricevimento era sottoscritto con firma incomprensibile e non riferibile con certezza al destinatario, potendo la stessa essere stata posta anche dall'agente dell'ufficio di destinazione.

Sul punto deve, invece, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo cui: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di Ric. 2021 n. 4925 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -13- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.» (Sez.

U, Sent. n. 9962 del 2010). Questa Corte successivamente ha dato continuità al suddetto principio affermando che: «In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno» (Sez. 6-5, Ord. n. 16289 del 2015). 5.1 Inoltre nella specie la parte appellante si era riattivata più volte per la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi, sicché trova applicazione anche il seguente principio di diritto:

«in tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente Ric. 2021 n. 4925 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -14- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (Sez. 6- 1, Ord. n. 17864 del 2017).

Infine, deve evidenziarsi che la notifica dell'atto di riassunzione era andata a buon fine nei confronti di uno degli eredi, sicché in ogni caso, avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri e solo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica per l'integrazione del contraddittorio, l'appello sarebbe divenuto inammissibile. Nella specie, infatti, la parte appellante all'udienza del 21 febbraio 2013 aveva chiesto la concessione di un ultimo termine per procedere alla notifica in favore di Mario Conti, notifica andata a buon fine, tanto che questi si era costituito in giudizio.

A seguito dell'avvenuta costituzione del contraddittorio con uno dei litisconsorti necessari doveva necessariamente disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dando un termine perentorio per la notifica. In tali casi, infatti, quando la riassunzione sia stata effettuata tempestivamente nei confronti di alcuno soltanto dei litisconsorti necessari non si verifica l'estinzione del processo (Cass. n. 28409 del 2008, n. 4370 del 2012, n.18645 del 2011).

6. In conclusione la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -15- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26 giugno 2020.” Avverso la detta pronuncia propone ricorso per revocazione Conti Mario sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Muscianisi Maria resiste con controricorso ed ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Maio Maria, Conti Ettore e Conti Sylvia resistono con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo a quello principale.

Il primo motivo allega che la decisione impugnata sia frutto di un errore di fatto e di percezione risultante dagli atti di causa, quanto all’omesso rilievo dell’inesistenza ovvero nullità o invalidità della notifica del ricorso per cassazione del 21 luglio 2015, non pervenuta alle parti intimate non comparse nel precedente giudizio, in quanto non sarebbero stati depositati gli originali delle cartoline di ricevimento o i plichi con la restituzione al mittente, essendo anzi stato depositato per Conti Sylvia un atto di altro procedimento, e cioè una comunicazione di esito negativo della notifica del 2013, di due anni precedente la proposizione del ricorso.

Inoltre, vi sarebbe altro errore di fatto per l’omessa percezione del contenuto materiale degli atti Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -16- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 di giudizio e falsa percezione della realtà processuale quanto alla validità della notifica del ricorso, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento notificatorio ed invalida instaurazione del rapporto processuale, con inammissibilità o improcedibilità del ricorso originario.

Si assume che a fronte del mancato deposito delle cartoline di ricevimento della notifica del ricorso, con ordinanza del 27 febbraio 2019 la Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo per il deposito delle stesse, relativamente alle parti intimate non costituite (Conti Sylvia, Conti Ettore Felice e Maio Maria). Con un successivo deposito del 7 maggio 2019 è stata depositata la sola richiesta di notifica per tal Conti Ettore Felice Terry (nome che non corrisponde a quello della parte intimata), ma non anche la prova dell’avvenuta ricezione. Con il deposito del 24 maggio 2019 parte ricorrente originaria ha depositato una richiesta di proroga del termine per la rinnovazione della notifica, assumendo che il ricorso era stato notificato a Maio Maria e Conti Sylvia e con il deposito del 19/9/2019 si è attestata asseritamente la prova della notifica a Conti Ettore Felice Terry.

Tuttavia, quanto a Conti Sylvia non è stato prodotto l’originale della cartolina di ricevimento né l’originale del plico restituito per compiuta giacenza, essendosi depositata solo una comunicazione del Consolato Generale d’Italia negli Stati Uniti, relativa però ad un diverso procedimento. Quanto a Conti Maria la comunicazione dello stesso Consolato Generale non è stata accompagnata dal deposito degli originali Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -17- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 del plico raccomandato e della cartolina di ricevimento, essendo frutto di un’aggiunta a penna alla comunicazione dattiloscritta del Consolato, la precisazione che si era verificata la compiuta giacenza per il mancato ritiro del piego presso l’ufficio postale più vicino.

Inoltre, la notifica era stata effettuata presso l’ultimo domicilio del de cuius, sebbene da una mail proveniente dal Consolato generale d’Italia emergesse che non vi era certezza che quello fosse ancora il domicilio attuale della destinataria. Infine, quanto a Conti Ettore Felice, oltre ad evidenziarsi la differenza del nominativo del soggetto cui sono stati inoltrati gli atti, rispetto a quello della parte evocata in giudizio, si sottolinea la produzione solo di fotocopie e non degli originali, non potendosi quindi ritenere provata l’effettiva consegna dell’atto.

Il ricorso è inammissibile. Rileva innanzi tutto la Corte che, a seguito del rinvio a nuovo ruolo della causa disposto nell’adunanza camerale del 27/2/2019 per acquisire la prova dell’avvenuta notifica del ricorso alle parti rimaste intimate ovvero a procedere alla rinnovazione della notifica, l’ordinanza impugnata, al punto 9 dei Fatti di Causa, riporta che, in ottemperanza della detta ordinanza, la ricorrente aveva depositato dapprima una nota del 7 maggio 2019, e poi una richiesta di proroga dei termini ed infine le attestazioni “relative al positivo perfezionamento della notifica da parte del consolato italiano a New York”, affermazione che si coordina con il passaggio di cui al punto 4.1 Ric. 2021 n. 4925 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -18- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 delle ragioni della decisione, ove si assume che la ricorrente avesse fatto tutto il possibile per la notifica del ricorso a tutti i litisconsorti.

Trattasi di affermazioni che inducono a ritenere che la questione relativa alla validità della notifica del ricorso, anche in riassunzione, è stata un punto controverso sul quale la Corte si è pronunciata, o in ogni caso che l’utilizzo dell’aggettivo “positivo” esprima un giudizio espresso reso dalla Corte quanto alla validità della notificazione. Ebbene ove si opini nel senso che la questione è stato un punto controverso, è la stessa previsione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. ad escludere l’ammissibilità del ricorso, ma lo stesso è a dirsi anche qualora si ritenga che sia stata reputata validamente compiuta la detta notifica.

Va infatti, richiamato il principio, di recente affermato da questa Corte secondo cui l'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610/2021).

Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -19- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Infatti, la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (fra le tante Cass. 4 gennaio 2006, n. 24).

Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione della corretta instaurazione del rapporto processuale, che è quanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395 n.4 cod. proc. civ. La censura complessivamente rivolta dalla ricorrente alla precedente ordinanza di questa Corte, sul presupposto che non si potesse addivenire alla affermazione di validità della notifica sulla base di solo fotocopie degli atti, ovvero sulla scorta delle attestazioni del Consolato Generale, ancorché con il richiamo alla erronea percezione della valenza di determinati atti, mira nella sostanza a contestare il mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione del ricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio (Cass. 15 novembre 2013, n. 25654).

Peraltro, è stato già affermato che non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -20- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26278).

Determinante ai fini dell'esistenza dell'errore revocatorio è che vi sia stata un'attività percettiva da parte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti, come appunto chiarito da Cass. 21 luglio 2010, n. 17110 che ha distinto fra il supporre (erroneamente) l'esistenza del fatto e l'omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.

In tal senso, ove l'errore del giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 n. 4 c.p.c., ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali».

In continuità a tale impostazione è stato di recente affermato (in termini significativi per la presente fattispecie) che "l'implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio - che questa Corte deve effettuare ex officio - scaturente dall'avere la sentenza qui impugnata ritenuto i lavoratori "intimati" (pag. 3), senza rilevare la pretesa nullità della notificazione del ricorso Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -21- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 per cassazione, non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio il quale postula che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e non sia frutto di valutazione o di giudizio, risultando dagli atti e documenti senza che sia contestata dalle parti e senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche" (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4235).

E' invece affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass. 10 luglio 2015, n. 14420), o ancora la decisione in cui il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo (Cass. 14 novembre 2016, n. 23173). Il motivo di revocazione in esame, quindi, non denuncia l'esistenza di un'erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione, ma la mera circostanza della mancata notifica del ricorso agli intimati.

Quanto si afferma nella memoria presentata dal ricorrente (non vi sarebbe stata disamina della questione e dunque l'errore non potrebbe essere di diritto) non sposta i termini del problema perché, come sopra si è osservato, ciò che si denuncia è il mero fatto del vizio di notifica (tale da rifluire in errore di diritto). Per riprendere quanto affermato dalla citata Cass. 21 luglio 2010, n. 17110, la mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -22- F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto.

La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale comporta una percezione e la relativa supposizione, come recita l'art. 395 n.

4. Fatto costitutivo della revocazione è in definitiva non l'effetto della violazione processuale, ma l'eventuale attività percettiva e di supposizione, manifestatasi nella motivazione, che costituisca la causa di quell'effetto (da cui anche la necessaria decisività dell'errore revocatorio).” Va altresì soggiunto che l'asserito errore di fatto (rectius di diritto) non avrebbe efficacia di decisività in relazione all'effetto che il ricorrente deduce quale scopo della proposta revocazione. A quest'ultima conseguirebbe non l'inammissibilità del ricorso originariamente avanzato dalla Muscianisi, ma l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti rimaste intimate, stante la tempestiva notifica del ricorso nei confronti dello stesso ricorrente, in posizione di litisconsorzio necessario.

L'istanza proposta ai fini rescissori è quindi limitata alla mera declaratoria di inammissibilità del ricorso per il difetto di notifica, mentre nessun argomento difensivo (peraltro già speso nell’originario controricorso da Conti Mario), viene speso ai fini del rigetto del ricorso da parte dei ricorrenti incidentali adesivi, che sono appunto le parti rimaste intimate (sulla rilevanza della Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -23- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 parte del ricorso destinata alla fase rescissoria, Cass. 14 novembre 2006, n. 24203; 3 settembre 2002, n. 12816). Il secondo motivo di ricorso denuncia l’errore di fatto per omessa percezione del contenuto materiale degli atti di giudizio e falsa percezione della realtà processuale in ordine all’avviso di ricevimento dell’atto di riassunzione spedito il 7/5/2012 indirizzato agli eredi di Conti Gaetano, collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius, nonché in ordine alla mail del 4/9/2012 del Consolato Generale d’Italia.

L’ordinanza gravata, nel ritenere valida la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello, non avrebbe tenuto conto del fatto che la firma, peraltro illeggibile, era stata apposta in uno spazio della relata destinata alla firma dell’agente di destinazione, e avrebbe omesso di considerare che il Consolato Generale aveva comunicato che l’indirizzo al quale era stata effettuata la notifica non era più attuale e che era stata apposta una sola firma per ricezione. Ciò denoterebbe, quindi, l’errore di fatto commesso dalla Corte, che ha ignorato come la stessa Corte d’Appello avesse sottolineato la diversa collocazione della firma risultata illeggibile.

Il motivo è inammissibile. Infatti, oltre a doversi sottolineare che la questione circa la validità della notifica dell’atto di riassunzione ha costituito un punto controverso sul quale questa Corte era stata espressamente chiamata a pronunciarsi per effetto della formulazione del primo motivo del ricorso in origine avanzato dalla Muscianisi (che appunto sottolineava come non dovesse Ric. 2021 n. 4925 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -24- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 rilevare la collocazione topografica della firma, in quanto nello spazio de quo erano state apposte due sottoscrizioni, riferibile, una al destinatario, ed un’altra, all’agente postale), va evidenziato il difetto di decisività dell’errore in ipotesi commesso dalla Corte, in quanto la censura non si confronta con il tenore complessivo della motivazione dell’ordinanza gravata ove a pag. 12 si sottolinea che, anche a voler ipotizzare la mancata notifica dell’atto di riassunzione dell’appello alle parti residenti negli Stati Uniti d’America, l’atto era stato comunque notificato ad uno degli eredi e cioè a Conti Mario, così che lungi dal potersi dichiarare l’estinzione del giudizio di appello, si sarebbe in ogni caso dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.

Ne deriva che, ove anche ricorresse l’errore denunciato, analogamente si sarebbe dovuto pervenire alla cassazione della sentenza d’appello che aveva erroneamente tratto la conseguenza dell’estinzione del giudizio, senza prima disporre l’integrazione del contraddittorio. Il ricorso principale e quello incidentale adesivo vanno pertanto dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza Ric. 2021 n. 4925 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -25- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4925/2021 Numero sezionale 4746/2022 Numero di raccolta generale 17106/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

PQM Dichiara il ricorso principale ed incidentale adesivo inammissibili e condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater,