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Ordinanza — n. 17085/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax agency appeal, ruling procedural time limits retroactive while substantive presumption is not.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17085/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission decision confirming a lower court's ruling. The agency argued that while the substantive presumption of tax evasion lacks retroactive effect, the procedural provisions extending time limits for tax notices do apply retroactively. The court agreed, distinguishing between the non-retroactive nature of the presumption itself and the retroactive application of the extended deadlines, thereby overturning the lower court's judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 2 bis e 2 ter, d.l. n. 78/2009; The provisions extending time limits for tax notices possess procedural nature and apply retroactively, whereas the substantive presumption of tax evasion lacks retroactive effect.

Parole chiave

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tax evasion presumption retroactive application procedural time limits substantive law distinction tax administration appeal retroattività della legge sgravio fiscale successivo rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009
Art. 12, comma 2 ter, d.l. n. 78/2009
Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. V, n. 29632/2019
Cass. V, n. 29632/2019; VI — 5, n.
Cass. VI, n. 30742/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 9021-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BESSIK LOBJANIDZE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIARDI PAOLO, CORTINOVIS CARLO, MENICI FEDERICA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2247/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia che ha confermato le pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha accolto le ragioni della parte contribuente in ordine alla non retroattività della presunzione legale di cui del comma 2 bis dell'art. 12 d.l. n. 78/2009; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che ha spiegato difese la parte privata; che in prossimità dell'adunanza. CONSIDERATO che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c per violazione dell'art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e art. 2727 e 2729, nella sostanza lamentando che -pur accertata la natura sostanziale e non retroattiva della presunzione di sottrazione al fisco di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata- permane in ogni caso la possibilità per l'Ufficio di provare per presunzioni ordinarie, essendo retroattiva la disposizione che consente il raddoppio dei termini; che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli Investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. '78 del 2009, conv., con modif., dalla 1. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in Ric. 2021 n. 09021 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2- ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente., i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportali in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (cfr.

Cass. V, n. 29632/2019; VI — 5, n. 30742/2018); che a questi principi non si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; che, in ogni caso, nel giudizio rescissorio, permane la necessità da parte della CTR di valutare se gli elementi presuntivi, comunque risultanti dall'avviso di accertamento, siano congrui a sorreggerne la fondatezza in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; che, altresì, raccoglimento del ricorso supera ogni istanza di remissione alla pubblica udienza o pregiudiziale di altra natura;

PQM Ric. 2021 n. 09021 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia - Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente g