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Ordinanza — n. 17080/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for improper burden of proof regarding signature delegation validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17080/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's objection regarding a new argument, ruling that the lower tribunal incorrectly shifted the burden of proof concerning the validity of a signature delegation. The taxpayer argued the tax notice was invalid because it was signed by a delegate rather than the office head, while the tax agency claimed the taxpayer failed to prove the delegation was improper. The court held that the tax administration must prove the delegation's validity, and since the lower court omitted this verification and reversed the evidentiary burden, the appeal was granted.

Regesto Legislator

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Art. 42 d.P.R. n. 600/1973; Artt. 115 e 116 c.p.c.: When a taxpayer challenges the validity of a tax notice based on improper signature delegation, the burden of proof rests on the tax administration to document the delegation, and the court must verify this documentation before rejecting the exception.

Parole chiave

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signature delegation validity burden of proof reversal tax notice nullity signature delegation nature administrative burden proof comunicazione fiscale diritti del contribuente esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e artt.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11013 del 2019
Cass. n. 28850 del 2019
Cass. n. 8814 del 2019
Cass., V-VI, n. 25711/2020
Cass., V-VI, n. 25711/2020).
Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018
Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018, Rv.
Cass., V, n. 20194/2020
Cass., V, n. 20194/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29651-2020 proposto da: MINNITI GIUSEPPE ERCOLE, elettivamente do naiciliato in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MILITERNO; ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 738/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Minniti Giuseppe Ercole ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CT]? di Reggio Calabria, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica dell'atto impositivo; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato difese; CONSIDERATO Che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la CTR rigettato il motivo di dedotta nullità dell'atto impositivo, firmato per delega di firma da un soggetto diverso dal capo ufficio, non avendo il contribuente dimostrato che l'atto non era riconducibile allo stesso capo ufficio ovvero che i suoi poteri erano stati usurpati.

Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità del motivo svolta dal patrono erariale per aver il ricorrente proposto in appello una censura nuova — di contenuto difforme — rispetto a quelle svolte nei gradi di merito. Proprio dallo stralcio del ricorso promosso dal contribuente, riportato a pagina 8 del controricorso, risulta che il contribuente si fosse peritato di richiamare la giurisprudenza resa da questa Corte in tema di delega di firma. Pertanto, non può comunque essere considera nuova. Ric. 2020 n. 29651 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Tanto premesso, vale quanto già stabilito da questa Corte, ovverossia che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; n. 28850 del 2019; (Cass.n. 8814 del 2019). (Cfr.

Cass., V-VI, n. 25711/2020). Sennonché, è stato parimenti affermato che «A fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio sollevata dalla società contribuente, scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018, Rv. 647281-01) ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione» (cfr. Cass., V, n. 20194/2020).

Nel caso in esame la CTR non ha fatto buon governo dei suindicati principi, avendo omesso non solo di accertare la validità della documentazione recante la delega di firma, ma avendo addirittura invertito l'onere probatorio, illegittimamente riversato in capo al contribuente. Che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 29651 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria r