Cassation court dismisses first ground for inadmissibility but allows second ground regarding tax warrant execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first appeal ground as inadmissible because the legal issue was not raised in the lower court judgment or the initial appeal. However, the court allowed the second ground, finding the Regional Tax Commission violated the law by annulling a tax warrant without the required execution stamp on the specific document. Consequently, the contested judgment was quashed and remanded to the Regional Tax Commission for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 229 d.lgs. n. 51/98; Art. 52 d.lgs. n. 446/1997: Appeal grounds not raised in the lower judgment are inadmissible, but a violation of the rule requiring the execution stamp on the specific tax warrant, rather than just the list of charges, warrants the quashing of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9001-2020 proposto da: SO.GE.T. SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO; - ricorrente - contro NIARCUCCIO MARCELLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VILLANI; - con troricorrente - Contro COMUNE di LECCE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITI:ORTO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DE GIORGI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 2249/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la società SO.G.ET s.p.a., incaricata per la riscossione ICI nel comune di Lecce ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia — Lecce che ha confermato la pronuncia della CFP di Lecce, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di visto di esecutorietà del ruolo; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente ed il civico ente hanno spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza l'incaricata per la riscossione ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, richiamando precedenti di questa Sezione; che il contribuente Marcuccio Marcello ha depositato memoria fuori termine che non può essere considerata.
CONSIDERATO Che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa dell'art. 229 d.lgs. n. 51/98 per aver la CTR disposto l'annullamento dell'ingiunzione fiscale emessa da Soget s.p.a., quale concessionario della riscossione del Comune di Lecce, per Ric. 2020 n. 09001 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- mancanza del visto di esecutività dovendo esso essere apposto in ogni caso dal funzionario. Occorre dare atto come la doglianza specificatamente formulata (violazione dell'art. 229 d.lgs. n. 51/98) non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito, non risultando riportata, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso né essendo essa nemmeno menzionata nell'impug-nata sentenza, nella quale viene invero invocata la diversa disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446/97.
«Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di :appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787)» (Cfr. Cass., V, n. 7803/2020); che, con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, 3 c.p.c. per violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997 per aver la aver la CTR disposto l'annullamento dell'ingiunzione fiscale emessa da Soget s.p.a. per mancanza del visto di esecutività dovendo esso essere apposto in ogni caso dal funzionario, dovendo tutt'al più tale visto essere apposto sulla lista di carico, peraltro dimessa agli atti dei giudizi di merito dal concessionario della riscossione.
In materia va ribadito l'orientamento di questa Corte che, in tema di visto di esecutorietà, ha affermato che esso «... non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli, come dispone l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Il Comune ha fatto riferimento ad una determina dirigenziale, contenente i ruoli, regolarmente pubblicata in albo pretorio, corredata dal predetto visto, e ciò è sufficiente» (cfr. Cass., V, n. 10893/2019). Ritenendo che il visto di Ric. 2020 n. 09001 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- esecutorietà dovesse essere apposto dal funzionario sulla singola ingiunzione fiscale la CTR è incorsa nella dedotta violazione di legge.
Che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo qiotivo di, ricorso, rigettato il primo, cassa QQJL la sentenza impugnata in trIgt=3±:± motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Puglia — Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legit