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Decreto — n. 17071/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural code articles.

Numero d'incarto Decreto — n. 17071/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, G.R. Sri, voluntarily relinquished the right to contest the appellate court's previous judgment against the defendant, Sunshine Oil. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met and no further action on costs was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case without further adjudication on merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary relinquishment dismissal of suit procedural termination no costs awarded condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

ETO RG 27139/2021 Roma, sul ricorso proposto da: G.R. Sri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Liguori, come da procura in atti RICORRENTE contro: SUNSHINE OIL di Eleftherios Terry, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luca Rotondo, come da procura in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza nr. 1177/2021 della Corte di Appello di L'Aquila depositata in data 21.07.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, `;- i