Cassation appeal dismissed due to withdrawal; process extinguished per applicant's formal renunciation under Art. 390 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by the Novello and Calogera couple against the Milan Court of Appeal was declared extinguished due to their formal renunciation. The applicants had previously challenged the invalidity of property transfers and guarantee clauses, but withdrew the request before the hearing. Consequently, the court ruled that the process is terminated without any further adjudication on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A formal declaration of renunciation made by the appellant before the hearing extinguishes the proceedings, obviating the need for a substantive ruling on the merits or the regulation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24453-2021 proposto da: NOVELLO FILIPPO e ROSAGRATA CALOGERA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Conca d'Oro 300, presso lo studio dell'avvocato PIETRO OSNATO, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. RAFFAELE RISPOLI; - ricorrente - contro FINO 2 SECURITISATION SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO, 95, presso lo studio dell'avvocato MICHELE FERRARI, che la rappresenta e difende; - controricorrente- nonchè contro DOVALUE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1935/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO DELL'UTRI; Ric. 2021 n. 24453 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 22/6/2021 (n. 1935/2021), la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Dobank s.p.a. (quale mandataria di Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale Calogera Rosagrata e Filippo Novello (quest'ultimo debi- tore a titolo fideiussorio della banca attrice) avevano conferito in fon- do patrimoniale taluni diritti immobiliari propri; a sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha sottolineato l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai convenuti in relazione alla nullità dei titoli posti a base della qualità di debitore del Novello, dovendo ritenersi che il credito della banca attrice nei confronti del debitore principale traesse motivo da un mutuo pienamente valido, siccome non avente le carat- teristiche di un mutuo di scopo (in ipotesi tradito dall'effettiva desti- nazione delle somme erogate al mutuatario), e in ogni caso, pur quando qualificabile alla stregua di un mutuo di scopo, avente ad og- getto un importo superiore a quello eventualmente utilizzato per sco- pi estranei alla volontà delle parti: circostanza di per sé sufficiente ad escluderne la nullità, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giuri- sprudenza di legittimità; sotto altro profilo, la Corte territoriale ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti con riguardo alla pretesa nullità della fideiussione prestata dal Novello in data 26/2/2002, dovendo ritenersi, da un lato, che l'inserzione nel contrat- to individuale di clausole contrarie alla disciplina anticoncorrenziale (ex art. 2 della legge n. 287/90) non avesse pregiudicato la perdu- rante validità del contratto (salvo il risarcimento del danno spettante al singolo danneggiato) e, in ogni caso, non era valsa a determinare la nullità dell'intero rapporto contrattuale, attesa la perdurante validi- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 24453/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri tà delle restanti pattuizioni (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) e, dall'altro, che la stipulazione della fideiussione eventualmente intaccata da clausole nulle non era comunque valsa a sostituire la perdurante vi- genza di una precedente fideiussione, conclusa dal Novello in data 11/6/2001 in favore della banca attrice, con la conseguente perma- nenza di tale impegno di garanzia del Novello (e dunque della relativa qualità di debitore della banca attrice) in forza di tale diverso e sepa- rato titolo; avverso la sentenza d'appello, Calogera Rosagrata e Filippo No- vello propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; la Fino 2 Securitisation s.r.l. (avente causa di Unicredit s.p.a.) e, per essa, quale mandataria, Dovalue s.p.a., resiste con controricorso; con atto in data 18/3/2022,, regolarmente, pervenuto presso la C.
Corte di cassazione,/ ua ! a dichiarato di rinunciare al ri- corso; con atto in data 25/3/2022, la Fino 2 Securitisation s.r.l. (avente causa di Unicredit s.p.a.) e, per essa, quale mandataria, Dovalue s.p.a., ha dichiarato di accettare la rinuncia; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, cie il processoVdev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza camerale) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio di- fensore);Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 24453/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.oUt Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 7/4/2022. Il Presidente Francesco Cirillo f\c/Ltz(e. DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 2 6 M