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Ordinanza — n. 17020/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for procedural defects without demonstrated prejudice to defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17020/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonino Lo Presti's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his opposition to an enforcement title. The lower court found the tenant's non-payment of rent valid and rejected the landlord's defense of non-performance and alleged procedural nullities. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that alleged procedural irregularities caused actual prejudice to his right of defense.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 1460 c.c.: A complaint regarding procedural defects is admissible only if it demonstrates concrete prejudice to the right of defense, not merely a violation of procedural rules.

Parole chiave

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procedural nullity right of defense concrete prejudice inadmissibility non-performance defense enforcement title procedural regularity arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 1460 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
4 e 5 c.p.c.), per avere il giudice a quo dettato una motivazione illogica o apparente (in relazione all'art. 132 n.
art. 1460 c.c
art. 380-bis c.p
art. 111 Cost
art. 1460 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 22/02/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13561-2021 proposto da: LO PRESTI ANTONINO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t della PENTA SCUOLE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO POLLAIOLO, 5, presso lo studio dell'avvocato GRAZIA MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI STEFANO; - ricorrente - contro SPARACI° CIRILLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RANDAZZO. - controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI. Ric. 2021 n. 13561 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 9/4/2021 (n. 380/2021), la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta da Antonino Lo Presti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Penta Scuola s.r.I., avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi con- fronti da Cirillo Sparacio per il pagamento di taluni canoni relativi al contratto di locazione concluso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale - pre- messa l'irrilevanza della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio in relazione al rapporto de quo (attesa l'esclusione, espres- samente convenuta tra le parti, dell'efficacia di detta transazione in relazione al giudizio in esame) - ha rilevato come, a fronte del pacifi- co mancato pagamento, da parte del conduttore, dei canoni dovuti nel periodo dedotto in giudizio, il Lo Presti aveva infondatamente in- vocato l'efficacia dirimente dell'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., avendo il conduttore incontestatannente continuato a godere dell'immobile locato nel periodo corrispondente alla morosità maturata; con la stessa decisione, il giudice d'appello ha evidenziato l'infondatezza della contestazione sollevata dal conduttore in ordine all'asserita nullità della decisione di primo grado in ragione dell'avvenuto compimento di taluni atti, nel contesto di tale giudizio, da un giudice ricusato, tenuto conto della mancata dimostrazione del- la precedenza della proposta ricusazione rispetto agli atti contestati, e, in ogni caso, della sostanziale irrilevanza della circostanza dedotta; avverso la sentenza d'appello, Antonino Lo Presti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Penta Scuola s.r.I., propo- ne ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

Cirillo Sparacio ha depositato controricorso;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 13561/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata, nonché dell'omesso esame di fatti decisivi contro- versi (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere il giudice a quo dettato una motivazione illogica o apparente (in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c.), e, in ogni caso, inidonea ad integrare gli estremi del c.d. 'minimo costituzionale' di cui all'art. 111 Cost., in relazione al punto concernente l'omessa considerazione della transazione stipula- ta tra le parti in data 13/8/2018, tanto in relazione alla relativa man- cata considerazione, quanto in relazione alla relativa pretesa irrile- vanza ai fini del giudizio; il motivo è manifestamente infondato; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternati- vamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'e- nunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del deci- sum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto ini- donee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poi- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 13561/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri ché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai conte- nuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla Cprte territoriale a fondamento della deci- sione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la Corte d'appello dato conto, in termini li- neari e logicamente coerenti, delle ragioni connesse alla mancata ac- quisizione al processo della transazione dedotta dal locatore (a causa dell'evidente tardività della relativa produzione nel corso del giudizio di primo grado), nonché, in ogni caso, dell'irrilevanza di tale docu- mento ai fini del giudizio, tenuto conto dell'espressa volontà manife- stata dalle parti transigenti di escludere proprio il presente giudizio dall'ambito di efficacia di detta transazione; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; e ciò, tanto in relazione al parametro normativo di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., quanto con riguardo alla prospettata idoneità, del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, a sottrarsi all'ambito di rilevanza del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., dovendo escludersi radicalmente che il giudice a quo si sia reso auto- re, nel caso di specie, di un'elaborazione argonnentativa di carattere meramente apparente o dall'andamento illogico o contraddittorio;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 13561/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 n. 2, 1576, 1578, 1460 e 2033 c.c., nonché degli artt. 52 e 298 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore in relazione ai gravi vizi dell'immobile manifestatisi solo successivamente alla conclusione del contratto di locazione, e tali da alterare in modo decisivo il godimento dell'immobile e l'equilibrio con- trattuale, pervenendo illegittimamente a escludere la legittimità del comportamento inadempiente del conduttore nel mancato pagamento dei canoni dovuti ai sensi dell'art. 1460 c.c.; il motivo è inammissibile; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento del- la giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha negato l'invocabilità, da par- te del conduttore, della difesa di cui all'art. 1460 c.c. (c.d. eccezione di inadempimento), in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione, uniformandosi al consolidato orientamento della giurispru- denza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contrac- tus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esi- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 13561/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri stenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappre- sentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva; in applicazione di tale principio, conseguen- temente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immo- bile locato pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Sez. 3, Sen- tenza n. 8425 del 11/04/2006, Rv. 589183 - 01); rispetto a tale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'odierno ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissen- so attraverso il richiamo di argomentazioni articolate in termini di pu- ro fatto, del tutto prive di decisività e, in ogni caso, non pertinenti in questa sede di legittimità; con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della senten- za impugnata (ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo omesso di dar rilievo all'avvenuto compimento, nel corso del giu- dizio di primo grado, di atti del processo da parte di un giudice ricusa- to, e dunque a seguito dell'intervenuta sospensione del giudizio, sen- za dedurne la conseguente nullità della sentenza pronunciata; il motivo è inammissibile; fermo il valore dirimente dell'argomentazione riferita alla mancata dimostrazione, da parte dell'odierno istante, della precedenza tempo- rale della proposizione dell'istanza di ricusazione rispetto al compi- mento degli atti processuali contestati in questa sede (non avendo il ricorrente mai prodotto agli atti del giudizio l'istanza di ricusazione: cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), varrà considerare come, se- condo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Cor- te, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme pro- cessuali non tuteli l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudi- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 13561/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri ziaria, ma garantisca solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal di- ritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché deve ritenersi inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comporta- to, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, dovendo ribadirsi il generale principio di diritto processuale, ai sensi del quale nessuno ha diritto al rispetto delle re- gole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio (cfr., ex pluri- mis, Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 22/02/2016, Rv. 638918 - 01); nel caso di specie, non avendo l'odierno ricorrente evidenziato al- cuna forma di pregiudizio come conseguenza della pretesa violazione delle norme processuali allegate, l'odierna censura deve ritenersi inammissibile; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il riget- to del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (in proprio e nella qualità), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 13561/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente (in proprio e nella qualità), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Supre