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Ordinanza — n. 17019/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within mandatory 20-day deadline. Appeal declared inadmissible for missing statutory time limit. Court rules appeal procedurally impossible without filing. Court orders appellant to pay costs and additional unified contribution. Appeal dismissed for missing mandatory 20-day filing deadline. Court rules appeal procedurally impossible without filing. Court orders appellant to pay costs and additional unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17019/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to file it within the mandatory 20-day period following notification of the lower court's decision. The appellant, Carmelo Senatore, had notified the appeal on October 4, 2021, but the Court's registry confirmed it was never entered into the docket by the December 10, 2021 deadline. The Court ruled that this time limit is peremptory and must be raised ex officio, regardless of whether the respondent filed a counter-appeal or appeared in court.

Regesto Legislator

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Art. 369, first paragraph, Code of Civil Procedure; The failure to file an appeal within the mandatory twenty-day period renders it inadmissible, a defect the Court must raise on its own initiative as it cannot be cured by the respondent's counter-appeal or appearance.

Parole chiave

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mandatory appeal deadline peremptory time limit ex officio inadmissibility Code of Civil Procedure unified contribution payment tempestività dell'istanza di ricusazione intervenuta prescrizione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369, first paragraph, Code of Civil Procedure
173/2021 della Corte di appello di Palermo, pubblicata in data 4 marzo 2021; Maria Machì ha resistito con controricorso; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod.
Art. 13, first paragraph, quater, D.P.R. 30 May 2002, n. 115
Art. 1, first paragraph, 17, Law 24 December 2012, n. 228
10699; Cass. 19/05/1997, n.
art. 369 cod. proc. civ
173/2021 della Corte di appello di Palermo, pubblicata in data 4 marzo 2021; Maria Machì ha resistito con controricorso; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/05/2013, n. 12894
Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914
Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord.
Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544
22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass.
Cass. 26/01/2006, n. 1635
15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass.
Cass. 4/06/2004, n. 10699
1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.
Cass. 19/05/1997, n. 4452
10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art.
Cass., ord., 22/01/2021, n. 1737
Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679
Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n.
Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841
27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); Ric.
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30203-2021 proposto da: SENATORE CARMELO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MACHI' MARIA, domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA CARONNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 173/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 4/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Carmelo Senatore ha notificato, in data 4 ottobre 2021, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 173/2021 della Corte di appello di Palermo, pubblicata in data 4 marzo 2021; Maria Machì ha resistito con controricorso; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 10 dicembre 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2021 e il 10 dicembre 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894;

Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737;

Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); Ric. 2021 n. 30203 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- considerato che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra il ricorrente e la parte controricorrente; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. Il Presi DEPOSITATO IN Oggi. 2 CANCELLERIA 6 MAG „. Zelt_ Ric. 2021 n. 3