Cassation court declares second-instance tax judgment null due to omitted co-obligated heir's participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the second-instance tax judgment null and remanded the case to the Regional Tax Commission. The contributants argued that the omission of co-obligated heir Petrone Leonardo Alessandro did not invalidate the proceedings, citing specific jurisprudence. The court ruled that because the heirs shared a single succession debt, their exclusion violated the principle of indivisibility of the cause under Article 331 of the Civil Procedure Code, necessitating a retrial with full participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; In tax proceedings involving co-obligated heirs for a single succession debt, the omission of a co-obligated party from the second-instance judgment renders the proceeding null due to the indivisibility of the cause.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5129-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PETRONE ELENA, PETRONE FAUSTA, coeredi di Richetti Data, elettivamente domiciliate in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, rappresentate e difese dagli avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4541/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA depositata il 24/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Calabria che ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di riliquidazione dell'imposta di registro; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che le contribuenti Elena e Fausta Petrone hanno spiegato difese; che in prossimità dell'odierna adunanza la parte contribuente ha depositato ulteriore memoria a sostegno delle proprie tesi ed escludendo il litisconsorzio.
CONSIDERATO Che il giudizio di secondo grado è stato celebrato pretermettendo Petrone Leonardo Alessandro, coobbligato assieme alle so:relle Elena e Fausta per l'imposta di successione della defunta Richetti Dalia; che, contrariamente a quanto affermato da parte contribuente, "Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della Ric. 2020 n. 05129 sez.
MT - ud. 27-04-2022 -2- sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (cfr. Cass. V, n. 27616/2018; conf. Cass. V, n. 8790/2019); che, altresì, c'è litisconsorzio nelle ipotesi in cui i «rapporti tributari..., seppur distinti e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in una vicenda impositiva unica, basata, in relazione a tutte le posizioni contributive coinvolte, sul medesimo rapporto sostanziale , che non tollererebbe, per ragioni di uguaglianza e ragionevolezza, soluzioni giudiziarie diverse per i diversi contribuenti coinvolti nello stesso giudizio; che infatti, il concetto di causa "inscindibile" (di cui all'art. 331 cod. proc. civ.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche a quelle di Ltisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998, n. 567)» (cfr.
Cass. V, n. 4597/2018); che, infine, la notifica dell'appello era stata tentata tempestivamente nei confronti di Petrone Leonardo Alessandro, profilo comunque ultroneo, atteso che in questi casi va disposta nei confronti del litisconsorte processuale anche quando sia stato del tutto pretermesso, donde non è corretto affermare che la CTR non poteva disporre la notifica al litisconsorte (le controticorrenti parlano di "rinnovazione della notifica"). Come chiarito da Cass. III, n. 19379/2021; che, pertanto, il giudizio va rinviato alla Commissione Tributaria Regionale perché integri il contraddittorio nei confronti di Petrone Leonardo Alessandro e riediti il giudizio anche nei suoi confronti.
PQM Ric. 2020 n. 05129 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle sp