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Ordinanza — n. 17007/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses administrative decision due to failure to notify taxpayer of automated audit results.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17007/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding an automatic audit. The court found that the tax authority failed to notify the taxpayer of the audit results, a procedural step mandated by specific tax laws. Consequently, the court declared the original administrative act null and void, ordering a retrial by a different panel of the regional commission.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 412 l. 311/2004; Art. 6 comma 5 l. 212/2000; Art. 36 bis D.P.R. 600/1973: The tax authority's failure to notify the taxpayer of the outcome of an automated liquidation renders the registration of the tax liability null and void, regardless of any uncertainty regarding the declaration's content.

Parole chiave

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tax collection procedure automated audit notification administrative nullity taxpayer rights Cassazione ordinanza opposizione opposizione al precetto esecutivo dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 412 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
212/2000, dell'art. 1, comma 412, 1.
Art. 6 comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212
600/1973; dell'art. 6, comma quinto, 1.
Art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai Ric.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI - 5, n. 11000/2014
Cass. VI - 5, n. 11000/2014); che, nella fattispecie, la CTR non si è uniformata a tale orientamento; che con il secondo motivo si profila difetto di ultrapetizione, che resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10850-2019 proposto da: BORRELLO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO N. 32, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE RIJLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRAI E 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimated - avverso la sentenza n. 224/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata 11 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la contribuente Borrello Angela ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha riformato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di opposizione al ruolo; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte pubblica è rimasta intimata. CONSIDERATO Rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 2916/2021 questa Corte ha disposto l'acquisizione integrale dei fascicoli dei gradi cli merito per verificare la regolarità di notifica e, quindi del contraddittorio; esaminati gli atti da cui si evince la regolarità della notifica e del contraddittorio, si può procedere all'esame del merito del ricorso; che con il primo motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; dell'art. 6, comma quinto, 1. n. 212/2000, dell'art. 1, comma 412, 1. n. 311/2004, nella sostanza per aver ritenuto la CTR che, in caso di controllo automatizzato, la mancata comunicazione di irregolarità non costituisca vizio insanabile del procedimento amministrativo; che, sul punto, questa Corte ha chiarito come in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai Ric. 2019 n. 10850 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. VI - 5, n. 11000/2014); che, nella fattispecie, la CTR non si è uniformata a tale orientamento; che con il secondo motivo si profila difetto di ultrapetizione, che resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimi