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Ordinanza — n. 17003/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against peace court administrative penalty decision dismissed as only appeal is available.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17003/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying judgment from the Judge of Peace was subject exclusively to an appeal. The petitioner sought to overturn an administrative penalty for violating traffic regulations, arguing for direct review at the highest court. The court ruled that following legislative changes, such penalty decisions can no longer be challenged via cassation, thereby rejecting the procedural path taken by the petitioner.

Regesto Legislator

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Art. 339 cod. proc. civ.; Art. 86 d.p.r. n. 602/1973: Sentences of the Judge of Peace regarding opposition to administrative penalties are subject exclusively to appeal, rendering cassation inadmissible.

Parole chiave

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administrative penalty judicial hierarchy cassation inadmissibility peace court jurisdiction procedural exhaustion impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 339 cod. proc. civ.
602 del 1973 e disposto la compensazione delle spese di giudizio; il ricorso è inammissibile, atteso che avverso le sentenze del giudice di pace è esperibile esclusivamente l'appello, ai sensi dell'art. 339 cod.
Art. 86 d.p.r. n. 602 del 1973
2021 del Giudice di pace di Aria no Irpino, che aveva accolto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 86 d.p.r.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
22958 del 2021, avente il medesimo oggetto; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « letto il ricorso proposto da Del Vecchio Roberto per la cassazione della sentenza n.
art. 339 cod. proc. civ
602 del 1973 e disposto la compensazione delle spese di giudizio; il ricorso è inammissibile, atteso che avverso le sentenze del giudice di pace è esperibile esclusivamente l'appello, ai sensi dell'art. 339 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 922 del 2022
40 del 2006 ( Cass. n. 922 del 2022;
Cass. n. 26613 del 2018
Cass. n. 26613 del 2018; Cass.n.
Cass. n. 10369 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22854-2021, a cui è stato riunito il ricorso 22958-2021, proposto da: DEL VECCHIO ROBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LIBERO ORLANDELLA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 97149560589; - intimato - avverso la sentenza n. 24/2019 del GIUDICE DI PACE di ARIANO IRPINO, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « letto il ricorso proposto da Del Vecchio Roberto per la cassazione della sentenza n. 24 del 25. 2. 2021 del Giudice di pace di Aria no Irpino, che aveva accolto la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602 del 1973 e disposto la compensazione delle spese di giudizio; il ricorso è inammissibile, atteso che avverso le sentenze del giudice di pace è esperibile esclusivamente l'appello, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., e non il ricorso per cassazione; in particolare sono soggette ad appello le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, a seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006 ( Cass. n. 922 del 2022;

Cass. n. 26613 del 2018; Cass.n. 10369 del 2014 ) ». Considerato che: con ordinanza in pari data al presente ricorso è stato riunito il ricorso iscritto al R.G. n. 22958 del 2021, avente il medesimo oggetto; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell'8 aprile 2022. DEPOSITATO iN CANCELLERIA 26 MAG oggi, 7r22 IL CANCELL SPERTO I CANCELLIE F: :--