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Ordinanza — n. 17002/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax notice notification claim but allows appeal due to unliquidated first-instance costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17002/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the first ground of appeal regarding the validity of a tax payment notice sent via ordinary mail before the 2008 legislative changes. While the court upheld the notification's legality based on pre-existing regulations, it found the second ground manifestly founded because the first-instance judgment failed to liquidate litigation costs. Consequently, the court quashed the lower decision on the notification issue but remanded the case to a different judge to address the cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973; Art. 36, comma 2 quater e quinquies, d.l. n. 248 del 2007: Notifications executed via ordinary mail prior to February 28, 2008, are governed by postal service norms rather than the 1982 law, and first-instance costs must be explicitly liquidated in the judgment.

Parole chiave

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tax collection notification ordinary mail service legislative transition period litigation costs liquidation remand for costs opposizione di terzo ritiro della domanda di revisione rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973
civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973 e in data antecedente le modifiche introdotte con il d.l.
d.l. n. 248 del 2007
602 del 1973 e in data antecedente le modifiche introdotte con il d.l. n. 248 del 2007.
Art. 36, comma 2 quater, d.l. n. 248 del 2007
890 - introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del di.
Art. 36, comma 2 quinquies, d.l. n. 248 del 2007
890 - introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del di.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art.
art. 139 c.p
ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).

Giurisprudenza citata

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Ric. 2020 n. 32233 sez. M2 - ud. 25-03-2022
(In applicazione dell'anzidetto Ric. 2020 n. 32233 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- principio, la S.C.
Sez. 6-5, Ord. n. 12083 del 2016
Sez. 6-5, Ord. n. 12083 del 2016.
Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013
Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32233-2020 proposto da: TRIPI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI ROMA 02438750586; - intimato - avverso la sentenza n. 9269/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE,; RILEVATO CHE:

1. Massimo Tripi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento parziale di opposizione a cartella esattoriale.

2. Roma Capitale è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt.. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c..p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e la manifesta fondatezza del secondo, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973 e in data antecedente le modifiche introdotte con il d.l. n. 248 del 2007.

Deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto Ric. 2020 n. 32233 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata).

Sez. 6-5, Ord. n. 12083 del 2016. In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del di. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili.

Sez. L, Sentenza n. 6345 del 13/03/2013. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato in quanto non sono state liquidate le spese del giudizio di primo grado.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La memoria del ricorrente non aggiunge argomenti nuovi che possano determinare una decisione di accoglimento.

5. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso rigetta il primo cassa e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2020 n. 32233 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- accoglie il secondo motivo di ricorso rigetta il primo cassa e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE Mario Bert zzi DEPOSITATO MA CANCELLERIA •__2 6 M 2E" 2.»CCA,NC-EL-L-1 RE E "TO ZO Pio Mas I