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Ordinanza — n. 16951/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic fine due to lack of specific evidence on speed camera malfunction verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the administrative fine against the driver. The appellant argued that the speed camera's periodic verification was not properly checked, but the court found the lower court's decision explicitly stated the equipment had been duly revised and homologated. The court rejected the claim because the appellant failed to provide specific arguments challenging the documentary evidence presented by the administration.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible when the lower court's decision explicitly confirms the administrative body's evidence regarding the periodic verification of traffic monitoring equipment, and the appellant offers no specific arguments to contradict this factual finding.

Parole chiave

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administrative fine appeal traffic violation evidence speed camera verification inadmissible appeal lower court confirmation abbandono del procedimento per infrazione stradale impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
D.P.R. n. 495 del 1992
l. n. 273 del 1991
495 del 1992 e della l. n. 273 del 1991 e di altre disposizioni di legge.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549
Il Collegio condivide la proposta del Relatore, richiamando, quanto alla formula della decisione finale, la sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23699-2021 proposto da: CAVALIERE ANGELO, elettivamente domiciliato in LATINA, VIA TRIBONIANO 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 3827/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23699/2021 Numero sezionale 4354/2022 Numero di raccolta generale 16951/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 1. Angelo Cavaliere ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

2. La Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con un motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione del DPR n. 495 del 1992 e della l. n. 273 del 1991 e di altre disposizioni di legge. In sostanza il ricorrente lamenta la mancata verifica periodica del corretto funzionamento dell'apparecchio autovelox.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile perché nella sentenza si legge che con riguardo alle verifiche periodiche del macchinario vi è specifica indicazione nel verbale di accertamento fidefacente che l'apparecchiatura è stata debitamente revisionata, oltre che omologata.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, richiamando, quanto alla formula della decisione finale, la sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549. Ric. 2021 n. 23699 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23699/2021 Numero sezionale 4354/2022 Numero di raccolta generale 16951/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 4.

Dalla memoria depositata dal ricorrente non emergono argomentazioni tali da indurre ad una modifica della proposta. Piuttosto, va rilevato che “l’udienza partecipata” davanti alla sezione di cui all’art. 376 primo comma cpc non è prevista da nessuna norma di legge (cfr. art. 380 bis cpc) e che l’errore sul nome indicato in proposta è solo un refuso, un mero errore materiale.

5. Ciò posto, deve evidenziarsi che la sentenza a pag. 3 ha puntualmente motivato sulla prova fornita dall’amministrazione circa l’avvenuta verifica periodica di funzionalità dell’apparecchio (richiamando il certificato L.A.T. del Centro di Taratura di Arezzo e l’avvenuta verifica metrologica in data 20.2.2017, quindi tre mesi prima della data dell’infrazione), mentre il ricorrente non si confronta con la suddetta motivazione limitandosi a contestare del tutto genericamente il documento sul quale il Giudice ha fondato la decisione.

5. Nulla sulle spese, non essendoci altre parti costituite.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. Ric. 2021 n. 23699 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23699/2021 Numero sezionale 4354/2022 Numero di raccolta generale 16951/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 23699 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B