Italian tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to successful simplified settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer successfully filed for a simplified settlement procedure. Although the tax agency appealed a lower court ruling against them, the taxpayer provided proof of the first payment installment required for the expedited resolution. The court ruled that since the conditions for the simplified definition were met, the litigation must be terminated immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, 7 d.l. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: When a taxpayer fulfills the requirements for a simplified tax dispute resolution, the court must declare the proceedings extinguished upon verification of the first payment installment.
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14282/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro NEW PRESS SERVICE S.r.l. (C.F.: 10570680156), con sede legale in Milano, alla Via Pericle n. 12, in persona del rappresentante legale Emanuela Fabbri (C.F.: FBBMNL66C46I304W), nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 6 marzo 1966 e residente in Milano, alla Via Pericle n. 12, rappresentata e difesa dall’Avv.
Sergio Sottocasa Biani (C.F.: STISRG74A03B354Y) ed elettivamente domiciliata a Roma presso lo F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14282/2017 Numero sezionale 4538/2022 Numero di raccolta generale 16949/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 studio dell’Avv.
Lorenzo Spallina (C.F.: SPLLNZ71S15II501V), in Piazza Sallustio n. 9, come da procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 796/2017, emessa dalla CTR Lombardia in data 27/02/2017 e notificata il 03/04/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. La New Press Sevice s.r.l. impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano gli avvisi di accertamento nr. T9DO32B01234/2013 e T9D032B01245/2013 per IVA, IRES e IRAP 2005 e 2006 relativi agli anni imposta 2006 e 2007.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lombardia rigettava l’appello.
5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate, affidandosi a tre motivi. La contribuente ha resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 181 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.
2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del dPR nr. 600/73, introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, dell’art. 2, comma 3, d.lvo 128/2015 e dell’art. 57, comma 3, dPR 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, nr 3, c.p.c.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.
4. La ricorrente ha presentato tempestivamente, per ciascun atto impositivo, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, commi 2 e 3, del d.l. 119/2018, convertito in F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14282/2017 Numero sezionale 4538/2022 Numero di raccolta generale 16949/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 legge 136/2018, fornendo la prova del versamento della prima rata per ciascuna.
Alla luce di quanto sopra, la New Press Sevice s.r.l. ha in data 14/12/2020 depositato istanza di trattazione con richiesta, sul presupposto della mancata notifica da parte di Agenzia delle Entrate del diniego entro il termine perentorio previsto dalla legge, di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In data 21.4.2022 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le domande di definizione agevolata sono risultate regolari. Conformemente a tali richieste, potendosi ritenere perfezionata la definizione della controversia, il giudizio va dichiarato estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. Il Presidente Dott. Lucio Napolitano F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A