Cassation appeal dismissed as withdrawn; taxpayer waived appeal after public authority accepted waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to the taxpayer's withdrawal. The taxpayer had previously argued for a refund of excess IRPEF paid on their supplementary pension by INPS, but later formally renounced the litigation. Consequently, the court dismissed the case and ordered the parties to share litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 3, c.p.c.; The appeal is extinguished if the appellant renounces the suit, and the parties must share litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29416-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - COMTO BONIFAZI MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 918/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di diritto al rimborso per la maggior IRPEF versata dall'INPS sulla sua pensione integrativa; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente è rimasto intimato; che in prossimità dell'adunanza la parte pubblica ha depositato memoria con cui dichiara di accogliere la rinuncia del privato a far valere la sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata a fronte della rinuncia al ricorso di cassazione a spese compensate;
CONSIDERATO Che l'atto di rinuncia al presente ricorso proviene dalla parte ricorrente ed è stato notificato alla parte controricorrente ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in