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Ordinanza — n. 16940/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against Regional Tax Commission for admitting late documentary evidence in tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16940/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to admit late documentary evidence. The Regional Commission had accepted documents submitted by the taxpayer after the administrative deadline, violating the principle of preclusion established by the tax code. The court ruled that such deadlines are peremptory and cannot be waived by the opposing party's failure to raise objections during the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972: The peremptory nature of administrative deadlines for producing evidence in tax proceedings precludes the admissibility of late documents, regardless of the counterparty's failure to object.

Parole chiave

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tax assessment deadlines administrative preclusion documentary evidence admissibility peremptory terms tax litigation procedure dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R.
Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
600/1973 nonché dell'art. 52, co.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., V, n. 22745/2016
Cass., V, n. 16548/2018
Cass., V, n. 16548/2018; Cass., V, n.
Cass., V, n. 32207/2019
16548/2018; Cass., V, n. 32207/2019; Cass.V, n.
Cass., V, n. 3254/2021
Sez. 5, n. 10489/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28054-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DI PISA FILIPPO; - intimato - avverso la sentenza n. 3232/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRAC ANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza dello CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della Cl P di Palermo, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di motivazione dell'atto di accertamento e di termine decadenziale per l'apporto probatorio offerto dal contribuente; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO sumt4-'9 Che, con l'unico i prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 52, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 per aver la CTR ritenuto ammissibile la documentazione presentata dal contribuente a riscontro di specifico invito emesso ai sensi degli artt. 32 e 52 citati, ancorché tale produzione fosse avvenuta oltre il termine assegnato dell'Amministrazione finanziaria.

In materia «Va condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, si da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione Ric. 2020 n. 28054 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (v. da ultimo, Sez. 5, n. 10489 del 14/05/2014, Rv 630815)...(...)...

Né può valere il principio secondo cui l'inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, in quanto l'art. 32 dpr 600/1973 non si limita infatti a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti» (Cfr. Cass., V, n. 22745/2016;

Cass., V, n. 16548/2018; Cass., V, n. 32207/2019; Cass.V, n. 3254/2021). Nella fattispecie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, avendo ritenuto ammissibile la documentazione offerta dal contribuente ancorché prodotta oltre il termine assegnato dall'Amministrazione in sede amministrativa; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia — Palermo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ric. 2020 n. 28054 sez. MT -