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Ordinanza — n. 16907/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding social security contributions for occasional professional income under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from paying social security contributions due to occasional professional activity. The INPS argued that contributions were required because the lawyer's income exceeded the €5,000 threshold, but the appellate court found no evidence of habitual practice. The supreme court upheld this decision, emphasizing that occasional status must be proven by examining the professional's choices and organization rather than solely relying on income amounts below the exemption limit.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995; Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003: The requirement of habitual activity for social security contributions must be assessed based on the professional's ex ante choices and organizational setup, not merely on income amounts below the exemption threshold.

Parole chiave

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social security contributions occasional professional activity habitual activity requirement INPS contribution obligation income threshold exemption professional registration board contributory liability assessment deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L:335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011
2, commi 26-31, L:335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv.
Art. 53, D.P.R. 917/1986
con modific:azioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, D.P.R. 917/1986, modificato dal D.Lgs.
Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003
344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L.
Art. 2935 c.c.
civ., contesta "Violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art.2, commi 26-31, L.n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Cosuelo Basile ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale basato su tre motivi, a cui l'Inps non ha opposto difese; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2697 c.c
art. 2935 c.c
civ., contesta "Violazione dell'art. 2935 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13103-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - BASILE CONSUELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA, 1294, presso lo studio dell'avvocato SERENA BELLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIACARMELA SINISCALCHI; - controricorso e ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 3153/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 13103 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- R.G.13103/2021 RILEVATO CHE: l'Inps ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, confermando la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, ha accertato l'occasionalità dell'attività libero professionale svolta da Consuelo Basile, avvocato, in assenza di prova dell'abitualità da parte dell'Istituto, dichiarando la stessa non tenuta a versare alla gestione separata i contributi per i redditi prodotti nel 2009 (euro 2.750), perché inferiori alla soglia legale di euro 5.000,00; l'INPS ha affidato le sue ragioni a due motivi di ricorso;

Cosuelo Basile ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale basato su tre motivi, a cui l'Inps non ha opposto difese; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L:335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modific:azioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, D.P.R. 917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c."; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art.2, commi 26-31, L.n. 335/1995, all'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, all'art.17 del Decreto del presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. del 10 giugno 2010 pubblicato in G.U. n. 146 del 19 giugno 2010"; deduce che all'atto della notifica dell'avviso bonario di richiesta di pagamento (30 giugno 2015), il termine di prescrizione non era ancora spirato, stante lo slittamento della scadenza al 6 luglio 2011 disposto dal d.P.C.M. richiamato in epigrafe; il primo motivo è infondato; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di ("4 un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma altresì dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività; in virtù dell'infondatezza del primo motivo il secondo deve dichiararsi assorbito.

ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE: il ricorso incidentale, basato su tre motivi, contesta, in primo luogo, l'assenza delle condizioni dell'azione per asserita carenza di interesse della SSCCI contumace; la ricorrente incidentale chiede a questa Corte di rilevare d'ufficio tale carenza di interesse ad agire; col secondo e col terzo motivo, si denunciano, rispettivamente, il mancato rilievo di contestazioni nuove (e tardive) da parte del giudice dell'appello e la compensazione delle spese disposta in assenza di reciproca soccombenza;alla luce del rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito; in definitiva, il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito; le spese sono compensate in ragione dell'esito del giudizio; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, de ll d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale