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Ordinanza — n. 16906/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that low income does not prove occasional professional activity for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16906/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that Guido Genovese was not required to pay social security contributions for 2010. The court found that while Genovese's income was below the €5,000 threshold, the lower court correctly determined his activity was occasional rather than habitual based on the lack of continuity and low case volume. Consequently, the court affirmed that income amount alone cannot automatically establish the habitual nature of a profession for contribution purposes.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 I. 335/1995; Art. 44 comma 2 d.l. 269/2003: The obligation to join the separate social security management exists for habitual professional activity exceeding the €5,000 threshold, where habituality is a factual assessment based on professional organization and continuity, not merely on income amount.

Parole chiave

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social security contributions habitual professional activity occasional work threshold INPS separate management income amount assessment legal professional obligations contributory exemption rules contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 della I. n. 335 del 1995
civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art.
Art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003
247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l.
Art. 18 commi 1 e 2 del d.l. 98/2011
2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.
Art. 21 comma 8 della I. 247/2012
con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I.
Art. 360 comma 1 numero 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Guido Genovese ha opposto difese e ha depositato altresì memoria difensiva in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12431-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELE0 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro GENOVESE GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell'avvocato ROCCO ALBERTO CERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CORRENTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE.Ric. 2021 n. 12431 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- R.G.12431/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto Guido Genovese, avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa Forense, non tenuto a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2010 (euro 2.065,00), in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova in giudizio dell'abitualità dello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellato nel periodo di causa; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

Guido Genovese ha opposto difese e ha depositato altresì memoria difensiva in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo al professionista in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio dell'attività, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il motivo è infondato; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività, che si desume non soltanto dal reddito prodotto, ma altresì dall'assenza di continuità dell'attività professionale, secondo il significato ad essa attribuito dall'ordinamento forense, confermata dall'esiguità del volume degli affari in capo al professionista; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso,, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per II ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 febbraio 2021 Il Pesidiénte