Cassation court dismisses INPS appeal regarding social security contributions for a lawyer with income below the threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from social security contributions due to low income. The INPS argued the lawyer habitually exercised her profession, but the appellate court found no proof of habituality and noted her income fell below the €5,000 threshold. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that habituality must be proven factually and that income below the statutory limit serves as an indicator of non-habitual activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, 1.335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003: The obligation to join the separate management arises from habitual professional activity exceeding the €5,000 income threshold, where habituality is a factual assessment based on professional organization rather than merely low earnings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12145-2021 proposto da: AD),1 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREMI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRA LE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro PARDO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FARNESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARCO BECCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO AQUINO; - intimata - avverso la sentenza n. 1922/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 12145 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- R.G.12145/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha ritenuto Alessandra Pardo, avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa Forense, non tenuta a versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti nell'anno 2009, in ragione del mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003; ha dichiarato, altresì, non raggiunta la prova, da parte dell'Istituto, dell'abitualità nello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellata; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;
Alessandra Pardo è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003, anche con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c."; l'Istituto ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo ad Alessandra Pardo in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale, sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; il motivo è infondato; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un"attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione della Corte d'appello circa l'esenzione della professionista dall'obbligo contributivo non costituisce unicamente la conseguenza di un mero automatismo per il quale, nell'anno di riferimento, il reddito prodotto era stato di ammontare inferiore rispetto alla soglia reddituale legale, ma è derivata dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps, tenuto ad offrire la prova in giudizio del carattere abituale dell'attività, non ha operato utilmente in tal senso; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si dispone sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte, rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 febbraio 2