Decreto — n. 16867/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARETO RG 28795/2020 Roma, sul ricorso proposto da: SOCIETA' LEONARDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Gemma, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1112/2020 depositata in data 27/02/2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e letto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16867/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1112/2020 depositata in data 27/02/2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e letto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi;
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RETO RG 28795/2020 Roma, sul ricorso proposto da: SOCIETA' LEONARDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Gemma, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1112/2020 depositata in data 27/02/2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e letto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi;
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Con'. Lucio Napolitano 1nJ tv q DEPO