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Decreto — n. 16862/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the tax dispute judgment extinguished without costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 16862/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Unione Valnure Valchero, withdrew the recourse against the lower court's decision, while the defendant, Immobiliare San Giorgio, argued for the continuation of the proceedings. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements under the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal extinction of proceedings tax litigation Corte di Cassazione no costs awarded procedural termination ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/2016
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Testo completo

RETO RG 10809/21 Roma, sul ricorso proposto da: UNIONE VALNURE VALCHERO, e COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Caltabiano„ giusta procura in atti; RICORRENTE contro: IMMOBILIARE SAN GIORGIO DI AFFATICATI MARCO & C., Sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza N. 1194/2019 pronunciata il 20 settembre 2019 e depositata in data 29 ottobre 2020 dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna IL PRESIDENTEletta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e il verbale di accordo conciliativo sottoscritto dalle parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il ,Coordinatore Cons /Luci° N politano, v DEPOSITATO