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Decreto — n. 16860/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 16860/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing Eurosanita S.p.a., had previously challenged a regional tax commission decision, but voluntarily relinquished the right to proceed. The court ruled that this withdrawal satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the proceedings without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of the lawsuit by the plaintiff constitutes a valid ground for the extinction of the judicial proceedings, resulting in the immediate termination of the case without the need for further examination of the substantive claims.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure tax litigation Corte di Cassazione formal renunciation judicial termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ETO RG 552/2021 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura allegata al ricorso; RICORRENTE contro: EUROSANITA' S.p.a. e 3C S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Prof. Maurizio Leo, giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez.5°, n. 1333/05/2020 pronunciata il 16 dicembre 2019 e depositata in data 28 maggio 2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dalle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. 11,,Coordinatore Con ,! Lucio Napolitano .\ DEPOSITATO IN CANCELL