Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16816/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against possession order due to appellate court's error in applying transitional procedural law dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16816/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by Michele D'Adamo against the Appellate Court's dismissal of his possession claim. The lower court incorrectly applied the new transitional provisions of the Civil Procedure Code, assuming the 2006 filing date triggered a summary procedure that had expired. The Supreme Court corrected this by applying the old transitional rules, which mandated a full trial phase that had not yet commenced. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a fresh examination of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 703 c.p.c.; Art. 39 quater D.L. 273/2005: The court must apply the transitional provisions valid at the time of the procedural act; an error in substituting the effective date of the new law invalidates the lower court's finding of res judicata and requires remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
possessory action transitional provisions res judicata summary procedure appellate jurisdiction civil procedure code remand for retrial impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 703 cod. proc. civ.
703Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 e 669 octies cpc nel testo in vigore al tempo del deposito del ricorso e violazione del principio di irretroattività della legge; ricostruita la successione delle disposizioni normative, il ricorrente deduce che la norma dell’art. 703 cod.
Art. 669 octies c.p.c.
nella formulazione vigente al 27 gennaio 2006 che prevedeva appunto la fase sommaria e il successivo giudizio di merito da fissarsi ai sensi dell’art. 669 octies cpc (giusta il richiamo contenuto nell’art.
Art. 39 quater D.L. 273/2005
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 occorre infatti tener presente il disposto dell’art. 39 quater del DL.
D.L. 35/2005 conv. L. 80/2005
D.L. 115/2005 conv. L. 168/2005
articolo 703 cod. proc. civ
703Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 e 669 octies cpc nel testo in vigore al tempo del deposito del ricorso e violazione del principio di irretroattività della legge; ricostruita la successione delle disposizioni normative, il ricorrente deduce che la norma dell’art. 703 cod.
art. 703 cod. proc. civ
703Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 e 669 octies cpc nel testo in vigore al tempo del deposito del ricorso e violazione del principio di irretroattività della legge; ricostruita la successione delle disposizioni normative, il ricorrente deduce che la norma dell’art. 703 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3405-2021 proposto da: D'ADAMO MICHELE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Luigia D'amico, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Nicola Blasi; - ricorrente - contro LORENZO ANTONIO, LORENZO GIUSEPPE, LORENZO ROCCO, LORENZO SALVATORE, LORENZO VITO, PERRONE CANIO, PERRONE MARIA LUCIA, STOPPELLI VITO, BOLLETTINO MARIA ANTONIA, IULA PROSPERO; - intimati - avverso la sentenza n. 371/2020 della Corte d’Appello di Potenza, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte. rilevato che:

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 -i fratelli Antonio, Giuseppe, Rocco, Salvatore e Vito Lorenzo, con Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 ricorso depositato il 27/1/2006, avevano domandato nei confronti di Michele D’Adamo, la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio esercitata sul terreno di proprietà di quest’ultimo, il quale vi aveva dapprima posto un filo di ferro e poi una sbarra metallica impedendo loro il passaggio tramite il quale essi accedevano ai fondi di proprietà; -con l’ordinanza del 26/1/2010 l’adito Tribunale di Potenza aveva accolto il ricorso ordinando la reintegra previa rimozione di ogni ostacolo al passaggio; -il D’Adamo proponeva gravame e la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello; -la pronuncia della Corte territoriale si fonda sull’assunto che al ricorso possessorio in esame depositato il 27/1/2006 si applica l’articolo 703 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dal d.l.35/2005 conv in legge n.80/2005, la quale prevede al terzo comma la possibilità di reclamare l’ordinanza ai sensi dell’articolo 669 terdecies cod. proc. civ. e al quarto comma la possibilità per la parte che vi ha interesse di proporre entro 60 giorni dall’ordinanza in caso di mancato reclamo, ovvero dal provvedimento che lo ha deciso, l’istanza per la fissazione di udienza per il prosieguo del giudizio di merito; -afferma la Corte d’Appello che poiché l’ordinanza non era stata reclamata né era stata chiesta la prosecuzione del giudizio di merito, si era formato il giudicato cosicché l’ordinanza non era più impugnabile; -la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 24/6/2020, è chiesta da Michele D’Adamo con ricorso notificato il 21/1/2021 sulla base di un unico motivo; - le controparti non hanno svolto attività difensiva; considerato che:

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 -con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 703Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 e 669 octies cpc nel testo in vigore al tempo del deposito del ricorso e violazione del principio di irretroattività della legge; ricostruita la successione delle disposizioni normative, il ricorrente deduce che la norma dell’art. 703 cod. proc. civ. nella versione applicata dalla Corte territoriale è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e pertanto non era applicabile al ricorso possessorio in esame, depositato il 27 gennaio 2006; - il motivo è fondato:

L’art. 2 comma 3 lett. e bis) n. 7, 7.1 e 7.2 del DL n. 35/2005 così dispone: “7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni: 7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili"; 7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e’ reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se’ l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma"; la norma transitoria contenuta nell’art. 2 comma 3 quinquies del citato DL n. 35/2005 stabilisce però che “le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c- quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 occorre infatti tener presente il disposto dell’art. 39 quater del DL. Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 N. 273/2005 (Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti) secondo cui: “1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006";

Nel caso in esame, il giudizio possessorio era stato proposto il 27.1.2006 (data di deposito del ricorso) e quindi la Corte d’Appello, ha evidentemente equivocato sulla disciplina transitoria ignorando la sostituzione della data del 1.1.2006 con quella del 1.3.2006; - nel caso di specie avrebbe dovuto quindi applicarsi l’art. 703 cod. proc. civ. nella formulazione vigente al 27 gennaio 2006 che prevedeva appunto la fase sommaria e il successivo giudizio di merito da fissarsi ai sensi dell’art. 669 octies cpc (giusta il richiamo contenuto nell’art. 703 comma 2 cpc); -precisa il ricorrente (trascrivendo il relativo provvedimento di reintegra) che il termine per l’inizio del giudizio di merito non è stato fissato dal giudice che aveva emesso l’ordinanza di reintegra e che anche su questo si era appuntato il gravame proposto; - ne consegue, in accoglimento del ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione perché, ricostruita correttamente la disciplina processuale applicabile, riesamini il gravame proposto dal D’Amico e provveda altresì alle spese del giudizio di legittimità;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022

P.Q.M.

Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B