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Ordinanza — n. 16810/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against trial court's dismissal of custody fee claim due to failure to consider seized oil quantity evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16810/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the trial court's dismissal of a custody fee claim, ordering a remand for a new hearing. The trial court rejected the claim because the applicant failed to prove the value of 90 pallets of seized oil, noting the Ministry of Justice contested the quantity as only 32 bottles. The Supreme Court found the lower court erred by omitting to consider the uncontested fact that the Ministry admitted custody of the 32 bottles, thereby violating the applicant's right to compensation for that portion.

Regesto Legislator

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Art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.: The court must examine all uncontested factual elements relevant to the claim; failure to consider admitted facts regarding the subject matter of custody constitutes a violation of the right to compensation.

Parole chiave

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custody fees seized goods evidence omission trial court error remand for retrial procedural violation compensation claim confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2102/2021 Numero sezionale 699/2022 considerato che: Numero di raccolta generale 16810/2022Data pubblicazione 24/05/2022 -con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 132 comma 2, n.4, cod.
Art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.
nonchè omesso esame di elementi istruttori) la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod.
Art. 378 c.p.c.
art. 378 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 3780/2015
Cass. 5355/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2102-2021 proposto da: DIMI CARS SRL, domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Giammarino; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. R.G. 8590/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che:

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2102/2021 Numero sezionale 699/2022 -la ricorrente Dimi Cars s.r.l. ha impugnato per cassazione Numero di raccolta generale 16810/2022Data pubblicazione 24/05/2022 l’ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 20 maggio 2020, notificata il 27 maggio 2020, con cui è stata rigettata l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi chiesti dalla società per la custodia giudiziale di n.90 pedane di olio a seguito di sequestro penale avvenuto il 19 marzo 2005 e fino al dissequestro dell’11 marzo 2014; -il resistente Ministero di Giustizia aveva eccepito che “a fronte di 90 pedane di materiale sequestrato, rimessa alla valutazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere erano in totale 32 bottiglie di olio”, mentre “tutto il resto rimaneva nella cognizione del Tribunale di Salerno e la competenza a valutare l’istanza di liquidazione rimaneva della Procura di Vallo della Lucania, che aveva esercitato la relativa azione penale e disposto il sequestro della merce”; -l’adito tribunale ha richiamato i principi generali in ordine all’onere probatorio incombente sul creditore e ha ritenuto che nel caso di specie non era stata fornita la prova del vantato credito non avendo la società neppure provveduto a depositare la documentazione relativa al procedimento penale cui si riferiva la custodia giudiziale, né il provvedimento di sequestro né la documentazione comprovante l’attività di custodia svolta; -il tribunale ha inoltre rilevato che la parte opponente non aveva nemmeno provveduto a depositare la documentazione richiesta dal giudice stesso e, pertanto, detta carenza probatoria non aveva consentito di ritenere provati i fatti costitutivi del preteso credito; -la cassazione è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui resiste il Ministero di giustizia con controricorso;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2102/2021 Numero sezionale 699/2022 considerato che: Numero di raccolta generale 16810/2022Data pubblicazione 24/05/2022 -con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 132 comma 2, n.4, cod. proc. civ. nonchè omesso esame di elementi istruttori) la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ, che il tribunale avrebbe errato a ritenere che la ricorrente non aveva dato prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso per la custodia del materiale (olio per uso alimentare) affidatole in custodia giudiziaria con verbale di sequestro del 19 marzo 2005 e dissequestrato il 14 gennaio 2014 (eseguito in data 11/3/2014); -va preliminarmente rilevato che i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (cfr.

Cass. 3780/2015; 5355/2018); -ciò posto, il motivo è fondato per quanto di ragione; - risulta, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato che, il Ministero costituitosi nel giudizio, aveva dedotto che l’oggetto del sequestro posto alla valutazione della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardava esclusivamente 32 bottiglie di olio, a fronte della richiesta di liquidazione per la custodia di 90 pedane di olio (cfr. pag.2, 4° cpv. del provvedimento impugnato); -in altri termini, il provvedimento dà conto di una circostanza di fatto incontestata relativa alla custodia di 32 bottiglie di olio da parte della società istante su incarico della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e, tuttavia, omette di considerarla quanto meno ai fini della prova, in detta (minor) misura, del relativo diritto al compenso;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2102/2021 Numero sezionale 699/2022 -il provvedimento impugnato va quindi cassato con rinvio al Numero di raccolta generale 16810/2022Data pubblicazione 24/05/2022 tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, per riesame dell’opposizione e, altresì, per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .