Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders appellant to pay cassation costs under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the request before the hearing. The appellant had argued that the Court of Appeal's decision to offset first and second instance costs was improper given their partial victory in the appeal. Since the withdrawal did not include the contrarecurrent, the court ruled that the appellant must bear the costs of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal without the contrarecurrent's consent, the judgment is extinct and the withdrawing party is condemned to pay the costs of the cassation proceedings.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24871-2021 proposto da: AZIENDE COMMERCIALI PIRAM S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 94, presso lo studio dell'avvocato RITA CECCARELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PLUCHINOTTA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO, 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CAIANIELLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente – nonché contro CONDOMINIO VIA NAZIONALE N.230 ROMA, PIRAM ALBERTO; - intimati – F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24871/2021 Numero sezionale 5157/2022 Numero di raccolta generale 16809/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 – avverso la sentenza n. 1449/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Aziende Commerciali Piram s.r.l. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n.1449/2021 della Corte d’appello di Roma, del 24 febbraio 2021.
2. Resiste con controricorso Maria Pluchinotta. Non hanno svolto attività difensive il Condominio di Via Nazionale n. 230 di Roma e Alberto Piram.
3. Maria Pluchinotta adì il Tribunale di Roma per ivi sentir condannare il Condominio di Via Nazionale n.230 di Roma ed Alberto Piram all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante e dalla terrazza condominiale e al risarcimento dei danni cagionati all’unità immobiliare di proprietà dell’attrice. Venne successivamente chiamata in causa anche la società Alessandro s.r.l. (poi Aziende Commerciali Piram s.r.l.) in qualità di proprietaria dell’appartamento da cui provenivano le infiltrazioni.
Il Tribunale di Roma condannò (sentenza n. 5664/2015) il Condominio all’esecuzione delle opere di manutenzione sul terrazzo, per come indicate nella c.t.u.; condannò altresì la Alessandro s.r.l. all’esecuzione delle opere di riparazione da eseguirsi nell’appartamento di proprietà della medesima ed entrambi i convenuti vennero, infine, condannati in solido, “al ripristino dell’immobile dell’attrice” e al pagamento di una somma di € 10.000,00 a titolo risarcitorio; a carico del Condominio e della Alessandro s.r.l. vennero infine poste le spese di tutte le c.t.u.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24871/2021 Numero sezionale 5157/2022 Numero di raccolta generale 16809/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Avverso tale sentenza propose appello principale in tre motivi la Aziende Commerciali Piram (già Alessandro s.r.l.) con riguardo al terzo capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in favore dell’appellata il diritto al risarcimento del danno relativo alla “ridotta fruibilità dell’immobile”; il Condominio propose appello incidentale adesivo rispetto ai primi due motivi dell’appello principale ed impugnò altresì autonomamente il primo capo della pronuncia di primo grado relativo alla ripartizione delle spese da effettuarsi per la manutenzione delle terrazze sovrastanti l’appartamento dell’appellata.
La Corte d’appello di Roma ha accolto il primo motivo dell’appello principale, dichiarando assorbiti il secondo ed il terzo ed ha rigettato l’impugnazione incidentale relativa al primo capo della sentenza di primo grado.
4. L’unico motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato per un quarto sia le spese del primo grado di giudizio che le spese del grado di appello; la ricorrente muove dalla considerazione del fatto che la Corte d’appello ha accolto il primo motivo dell’appello principale dalla stessa proposto, ritenendo assorbiti gli altri due e così riformando la pronuncia di primo grado relativamente al capo impugnato; tale statuizione avrebbe determinato, secondo la ricorrente, la sua integrale vittoria in grado di appello, ciò ostando alla compensazione delle spese per la fase di impugnazione.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile (non superando il motivo di ricorso lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24871/2021 Numero sezionale 5157/2022 Numero di raccolta generale 16809/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La ricorrente ha tuttavia presentato in data 5 maggio 2022, e dunque prima della data stabilita per l’adunanza camerale, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., non risultando dall’atto di rinuncia l’adesione della controricorrente Maria Pluchinotta, deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .