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Ordinanza — n. 16804/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows administrative fine appeal when plaintiff actively requests court investigation into official delegation validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16804/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the lower court's ruling that the plaintiff must remain inactive to challenge an administrative fine. The plaintiff, Marco Cecchetti, argued the fine was invalid because a deputy prefect signed it without proper delegation from the prefect. Although the court acknowledged the plaintiff had the burden to prove the lack of delegation, it ruled that the plaintiff successfully fulfilled this duty by actively requesting the court to investigate the matter. Consequently, the court overturned the lower decision and remanded the case for a new trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1 sexies d.l. n. 28/2003; Art. 213 c.p.c.: The burden of proving the absence of a valid delegation lies with the opponent, but active procedural conduct by the plaintiff prevents the presumption of the administrative act's legitimacy from standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative fine delegation burden of proof negative procedural inactivity presumption of legitimacy court investigation powers deputy prefect authority Cassazione civil diritto dello sport

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003 convertito in l. n. 88 del 2003
Marco Cecchetti ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rimini di conferma di sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003 convertito in l. n. 88 del 2003.
Art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 213 c.p.c.
Art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981
ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 213 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Ord. n. 20972 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14897-2021 proposto da: CECCHETTI MARCO, elettivamente domiciliato in Castiglione del Lago (PG) via del Progresso n. 7 presso lo studio degli avv.ti NICOLA CITTADINI e FRANCO BIZZARRI che lo rappresentanto e difendono; - ricorrente - contro PREFETTURA RIMINI - UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ; - intimata - avverso la sentenza n. 790/2020 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14897/2021 Numero sezionale 4347/2022 Numero di raccolta generale 16804/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 1. Marco Cecchetti ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rimini di conferma di sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003 convertito in l. n. 88 del 2003.

2. La Prefettura di Rimini - Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 sexies d.l. n. 28 del 2003 convertito in l. n. 88 del 2003 che prevede che la sanzione sia disposta dal Prefetto, mentre nel caso di specie si contesta che il provvedimento sanzionatorio sia stato disposto dal viceprefetto dirigente (non vicario) senza delega.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: : Il motivo appare manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto: L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice- prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a Ric. 2021 n. 14897 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14897/2021 Numero sezionale 4347/2022 Numero di raccolta generale 16804/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Sez. 2, Ord. n. 20972 del 2018).

I restanti motivi sono assorbiti.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. Richiamato il principio di diritto riportato nella proposta deve evidenziarsi che il ricorrente nella specie non è rimasto inerte ed ha sollecitato l’esercizio dei poteri del Giudice sicché la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi sufficiente dovendosi invece provare l'esistenza di valida delega in favore del firmatario dell’atto.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 14897 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14897/2021 Numero sezionale 4347/2022 Numero di raccolta generale 16804/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 14897 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B