Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to distinguish facts between first and second instance judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to distinguish the factual basis of the first-instance judgment from that of the second-instance judgment. Although the appellant argued the appellate court erred on evidence regarding the date of the trespass, the court held that generic complaints cannot be cured by supplementary memoranda. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for admissibility under the 'double conformity' rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 5; Art. 348 ter c.p.c., comma 5: In cases of double conformity, the appellant must demonstrate that the factual grounds for the first-instance decision differ from those for the second-instance decision, and generic defects in the appeal grounds cannot be remedied by subsequent memoranda.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18024-2021 proposto da: PAESE ANNUNZIATA PSANNZ72P45D086Q, IUELE GESILDA LIUGLD52T60H565M, PAESE MONICA PSAMNC74H56D086L, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ORVIETO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VENTURA, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CONDOMINIO VICOLO PRATO FALCONE 2 96046920581; - intimato - avverso la sentenza n. 6540/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18024/2021 Numero sezionale 4353/2022 Numero di raccolta generale 16798/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 RILEVATO CHE:
1. PAESE ANNUNZIATA, IUELE GESILDA e PAESE MONICA, hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma di conferma della sentenza del Tribunale di rigetto di azione di spoglio e di reintegra nel possesso.
2. Il condominio di vicolo Prato Falcone 2 è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Le ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:
1. Con un motivo di ricorso si censura l’omesso esame ex art 360 cpc n.5 sull’onere probatorio delle parti e delle risultanze probatorie relative allo spoglio clandestino operato dal condominio.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile. Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole Ric. 2021 n. 18024 sez.
M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18024/2021 Numero sezionale 4353/2022 Numero di raccolta generale 16798/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).
Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Irrilevante è la affermazione contenuta in memoria, ove si precisa che la sentenza di secondo grado si è discostata da quella del Tribunale perché si è basata sulla mancanza di prova della data dello spoglio e quindi della tempestività dell’azione: in disparte l’infondatezza di tale ultima affermazione del ricorrente, deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (ex plurimis v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5355 del 07/03/2018; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3780 del 25/02/2015, Rv. 634440 - 01).
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. Ric. 2021 n. 18024 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18024/2021 Numero sezionale 4353/2022 Numero di raccolta generale 16798/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 18024 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a