Italian Court dismisses appeal on usucapion claim, rejecting argument that prior statements excluded earlier structure existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Luciano Comandini's appeal against the appellate court's dismissal of his usucapion claim regarding a roof structure. Comandini argued that his 2007 defense regarding a 1996 structure was merely a clarification of a 1976 authorization, implying an earlier structure existed, but the lower court found his 2007 statement definitive. The court held that the appellate court correctly inferred the absence of a prior structure from Comandini's own 2007 declaration, rendering his appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2925 c.c.; Art. 1166 c.p.c.: The court's finding of fact based on a party's own statement excludes contradictory arguments claiming the statement was merely a clarification of an earlier, unacknowledged fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4192-2021 proposto da: COMANDINI LUCIANO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama 88, presso lo studio dell'avvocato Antonio Spadafora, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Arginelli; - ricorrente - contro FABBRI PIERO, ROSSI SANDRA, ROSSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli, 79, presso lo studio dell'avvocato Barbara Monaco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Renato Partisani, Federico Buratti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3150/2020 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che:
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4192/2021 Numero sezionale 703/2022 -il sig. Luciano Comandini impugna per cassazione la sentenza della Numero di raccolta generale 16793/2022Data pubblicazione 24/05/2022 corte d’appello di Bologna che, in riforma della sentenza del tribunale di Forlì, ha accolto la domanda di negatoria servitutis formulata nei suoi confronti da Giuseppe Rossi, Piero Fabbri e Sandra Rossi ed invece respinto la domanda riconvenzionale di usucapione da lui formulata; -Giuseppe Rossi, Piero Fabbri e Sandra Rossi, avevano infatti chiesto al tribunale di Forlì di accertare l’inesistenza di alcun diritto reale in capo al Comandini, proprietario di uno degli appartamenti dell’immobile ove si trovavano due appartamenti di loro proprietà; -in particolare, deducevano che il convenuto nel 1996/1997 aveva fatto costruire sul giardino condominiale una tettoia, utilizzandola come garage ed impedendone l’uso agli altri comproprietari; nel 2007 erano stati eseguiti lavori di manutenzione della tettoia con demolizione di parte del cordolo delimitante il prato per favorire l’accesso all’area coperta della tettoia; a seguito di ciò esponevano di avere introdotto un’azione possessoria, respinta per decadenza, nel Corso della quale era stato accertato che la tettoia era stata realizzata tra il mese di dicembre 1996 ed il gennaio 1997; -nel giudizio si costituiva Luciano Comandini formulando in via riconvenzionale l’eccezione di usucapione dell’area coperta dalla tettoia; -a tal fine assumeva di avere avuto nel 1976 l’autorizzazione all’uso esclusivo di un area del giardino condominiale da parte dei Giuseppe Rossi, Lidia Lombardini a seguito dell’autorizzazione ad essi da lui rilasciata per l’esecuzione di lavori di realizzazione di due terrazzi sul tetto dell’immobile e che la costruzione della tettoria risaliva al 1976/1977; che da allora egli aveva eseguito periodiche attività di manutenzione; che nel 1996/1997 il manufatto era stato ristrutturato e nel 2007 interamente sostituito;
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4192/2021 Numero sezionale 703/2022 -in considerazione di tutto ciò il Comandini allegava l’intervenuta Numero di raccolta generale 16793/2022Data pubblicazione 24/05/2022 usucapione della tettoia per possesso esclusivo ed ininterrotto per oltre vent’anni; -all’esito dell’istruttoria orale il tribunale di Forlì respingeva la domanda attorea ed accoglieva l’eccezione del convenuto; -proposto gravame da parte degli attori, la corte d’appello di Bologna ha riformato la decisione del primo giudice dichiarando l’inesistenza di alcun diritto del Comandini sulla tettoia e condannandolo alla rimozione della stessa; -la corte di merito ha osservato che la corretta valutazione del materiale probatorio acquisito (documenti e testi) non consentiva di ritenere provata l’eccepita usucapione per possesso ventennale; -il giudice d’appello rilevava, nello specifico, come non erano state esaminate le dichiarazioni rese dal Comandini nel procedimento possessorio instaurato dagli altri condomini (poi attori nel giudizio in oggetto) circa l’epoca di realizzazione del manufatto, risalente a detta dello stesso al 1996/1997; -a tal proposito la corte di merito ha precisato che pur non trattandosi di affermazioni dotate di valenza confessoria in merito all’inesistenza della tettoia prima del 1996, esse rafforzavano la presunzione che sulla porzione di prato non vi fosse prima del 1996/1997alcuna tettoia; -la corte d’appello aggiungeva che in tal senso deponevano le deposizioni dei testi indotte dagli attori, la cui valutazione di inattendibilità espressa dal primo giudice era dal giudice d’appello superata attraverso una rilettura del tenore delle dichiarazioni testimoniali contestualizzata con quanto sostenuto dal Comandini in ordine all’epoca di costruzione del manufatto realizzato sul giardino condominiale con la conseguenza che non poteva ritenersi assolta la prova del possesso ultraventennale;
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4192/2021 Numero sezionale 703/2022 -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Comandini con Numero di raccolta generale 16793/2022Data pubblicazione 24/05/2022 ricorso affidato a tre motivi ed illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Giuseppe Rossi, Piero Fabbri e Sandra Rossi; considerato che: -il primo motivo, con cui si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte territoriale omesso di valutare l’istruttoria svolta in primo grado è inammissibile; -la censura non tiene conto della riforma dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. operata con d.l. n.83 del 2012 ed articola una censura inammissibile perché, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014 il sindacato di legittimità può investire la motivazione nel limitato confine della mancanza del minimo costituzionale, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; -nel caso di specie la motivazione è sviluppata e dà chiaramente conto delle ragioni della decisione assunta dal giudice d’appello; -il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dei principi di diritto in materia di usucapione ventennale è infondato; -la corte ha ritenuto non provato il requisito del possesso ultraventennale in capo al Comandini ed egli non ha indicato quale principio interpretativo dell’art. 1158 cod. civ. sarebbe stato violato dalla corte d’appello, finendo la critica per attingere la conclusione della ricostruzione probatoria effettuata dal secondo giudice ed a lui sfavorevole;
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4192/2021 Numero sezionale 703/2022 -il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 194 cod. Numero di raccolta generale 16793/2022Data pubblicazione 24/05/2022 proc. civ.) con cui si deduce l’errata interpretazione delle dichiarazioni rese dal convenuto Comandini al ctu durante le operazioni peritali nella causa possessoria è infondato; -la corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha argomentato il rigetto dell’eccezione di usucapione sulla scorta del rilievo che era stato lo stesso Comandini nella memoria difensiva depositata il 30/3/2007 a datare la realizzazione del manufatto contestato nel 1996/1997 e che solo in appello egli aveva preso posizione precisando che tali dichiarazioni si riferivano al gazebo e che egli non aveva inteso fare riferimento alla tettoia, preesistente perché realizzata nel 1976; -tuttavia la corte ha ritenuto non persuasiva l’osservazione del Comandini alla luce del rilievo che essendo l’azione introdotta nel 2007 dopo la completa sostituzione del manufatto, non vi era ragione per limitare il riferimento a quanto realizzato solo dieci anni prima e non anche a quanto, asseritamente, realizzato in precedenza ed evidentemente nella sua prospettiva, oggetto di già consolidato possesso ultraventennale (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza); -da ciò la corte ha ricavato la presunzione della mancata presenza di una tettoria in epoca anteriore al 1996/1997 e tale presunzione è stata ritenuta coerente con le dichiarazioni testimoniali di cui pure ha dato dettagliato conto in motivazione; -il ragionamento della corte di merito fin qui ripercorso non è stato fondato sul carattere decisivo di quanto dichiarato dal Comandini al ctu e dunque la censura non può trovare accoglimento; -il ricorso è dunque rigettato ed il ricorrente è tenuto, in applicazione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4192/2021 Numero sezionale 703/2022 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Numero di raccolta generale 16793/2022Data pubblicazione 24/05/2022 unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C