Italian Court dismisses appeal claiming appellate court erred in calculating litigation costs proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly exercised its discretion in allocating litigation costs. The appellant, Siffredi, argued the lower court failed to fully compensate litigation expenses, but the Court affirmed that cost allocation is a discretionary matter for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant remains liable for the awarded costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 92, comma 2 cod. proc. civ.: The allocation of litigation costs between parties is a discretionary power of the trial judge, subject to no review by the Court of Cassation regarding exact proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1341-2021 proposto da: SIFFREDI GRAZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli 1, presso lo studio dell'avvocato Biagio Bertolone, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gianemilio Genovesi; - ricorrente - contro ENRICO MARIA CLARA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. Da Palestrina, 63, presso lo studio dell'avv. Stefania Contaldi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. FRANCO VAZIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che:
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 -Grazia Siffredi impugna per cassazione la sentenza della corte Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 d’appello di Genova che aveva parzialmente riformato in senso a lei sfavorevole la sentenza del tribunale di Savona; -in particolare e per quanto qui rileva:
Maria Clara Enrico aveva convenuto in giudizio Grazia Siffredi per fare accertare che quest’ultima aveva apposto un’illegittima recinzione al confine fra le due proprietà chiedendone la rimozione; l’adito tribunale aveva ordinato alla Siffredi la rimozione della recinzione di confine arretrandola secondo le indicazioni della ctu; il tribunale aveva, invece, respinto le altre domande di ampliamento del passaggio e quella di risarcimento dei danni; -avverso detta statuizione proponeva appello principale la Siffredi ed appello incidentale la Enrico; -la corte d’appello ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale della Enrico con riferimento al rigetto della domanda di rimozione della recinzione posta perpendicolarmente alla strada pubblica e che delimita la sede della servitù di passaggio; - la corte territoriale ha ritenuto che essendo stato accertato, sulla scorta della ctu, che il passaggio in questione è l’unica via di accesso ai terreni di proprietà dell’attrice Enrico, la Siffredi, proprietaria del fondo servente, aveva avuto un comportamento volto a rendere più incomodo l’esercizio del diritto, in violazione dell’art. 1067, comma 2, cod. civ. poiché aveva posto la recinzione in modo da restringere il passaggio e renderlo più difficoltoso; inoltre, la corte territoriale ha ritenuto che non si poteva considerare legittima la pretesa che fosse il proprietario del fondo dominante a chiedere al terzo lo spostamento dell’albero del tombino e del canale presenti da tempo sul terreno; -sulla scorta di tali argomenti la corte d’appello ha accolto il primo motivo del gravame incidentale, respinto il secondo e compensato F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 le spese di lite per entrambi i gradi per un quarto ponendo i Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 restanti tre quarti a carico di Grazia Siffredi; -la cassazione è chiesta dalla Siffredi con ricorso articolato in un unico motivo, cui resiste con controricorso la Enrico;
è pervenuta una memoria; considerato che: -con l’unico motivo del ricorso la Siffredi deduce - in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e/o 15 cod.proc.civ. in relazione alla statuizione sulle spese, per non avere la corte d’appello proceduto all’integrale compensazione delle spese di lite; -il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n.1) cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 7166/2017); -costituisce, infatti, consolidato principio interpretativo, cui ha dato seguito il giudice del merito e rispetto al quale la ricorrente non ha fornito argomenti per discostarsi, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr.
Cass. 30592/2017; id.2149/2014); -atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1341/2021 Numero sezionale 697/2022 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Numero di raccolta generale 16792/2022Data pubblicazione 24/05/2022 contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A