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Ordinanza — n. 16791/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after the six-month deadline expired due to pandemic suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory six-month deadline had expired. Although the pandemic emergency suspended the deadline, the suspension ended before the filing date, rendering the submission untimely. Consequently, the Court rejected the request to review the lower court's decision on property possession and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 155 cod. proc. civ.: An appeal filed after the expiration of the suspension period for the deadline is inadmissible, and the principle of loss applies to the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline pandemic suspension loss principle property possession Cassation procedure legal costs restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 155, comma 4, cod. proc. civ.
23/2020, per il periodo dal 9/03/2020 all’11/05/2020), nonché della sospensione feriale (31 giorni), è inutilmente spirato in data 14/12/2020, cominciando esso a decorrere il 12/5/2020 e venendo prorogato di diritto al 14/12/2020 ex art. 155, comma 4, cod.
Art. 83 d.l. n. 18/2020
civ., tenuto conto della sospensione straordinaria per emergenza epidemiologica (disposta dall’art. 83 d.l. n. 18/2020 e dall’art.
Art. 36 d.l. n. 23/2020
18/2020 e dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, per il periodo dal 9/03/2020 all’11/05/2020), nonché della sospensione feriale (31 giorni), è inutilmente spirato in data 14/12/2020, cominciando esso a decorrere il 12/5/2020 e venendo prorogato di diritto al 14/12/2020 ex art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 2909 cod. civ
civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ.
art. 327 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 00218-2021 proposto da: Francesco Agnello, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio legale dell’avv. Simone Ciccotti, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro Laura Sacchi, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9, presso lo studio dell’avv. Samantha Luponio, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 25/03/2020 n. 1838/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 -il processo di legittimità trae origine dal ricorso, proposto da Numero sezionale 696/2022Numero di raccolta generale 16791/2022 Francesco Agnello e notificato il 28/12/2020, avverso la sentenza Data pubblicazione 24/05/2022 della corte d’appello di Roma che ha rigettato il di lui gravame avverso la sentenza di prime cure; -la controversia riguarda l’azione di rivendica promossa da Laura Sacchi nei confronti dell’Agnello, il quale occupava la autorimessa di comproprietà della prima; -i fatti di causa si sono svolti secondo le seguenti modalità: la Sacchi ha convenuto in giudizio Agnello, chiedendo che quest’ultimo venisse condannato a rilasciare gli spazi occupati, a rimuovere l’impianto di sorveglianza ivi abusivamente installato, nonché al risarcimento dei danni; -il convenuto Agnello è rimasto contumace, -istruita la causa mediante produzioni documentali e prove testimoniali, l’adito tribunale di Roma, con sentenza n. 6548/2014, ha condannato l’Agnello al rilascio degli spazi illegittimamente occupati, alla rimozione dell’impianto di sorveglianza indebitamente installato, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 7.000,00; -Agnello ha proposto gravame avverso la predetta sentenza presso la corte d’appello di Roma, cui la Sacchi, costituitasi in giudizio, ha resistito chiedendone il rigetto; -la corte d’appello, con sentenza n. 124/2020 del 01/04/2020 ha respinto l’appello, ritenuto provato il diritto di proprietà vantato dall’appellata sull’autorimessa, non avendo l’appellante, per contro, fornito prova del titolo in forza del quale egli occupava legittimamente detta autorimessa; -contro questa sentenza, Francesco Agnello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Sacchi; -entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che:

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 Numero sezionale 696/2022 -con il primo motivo di ricorso si deduce - in relazione all’art. 360, Numero di raccolta generale 16791/2022Data pubblicazione 24/05/2022 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod.civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; -assume il ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla Sacchi circa la proprietà dell’autorimessa; -con il secondo motivo si deduce - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. , - il ricorrente censura la decisione d’appello per aver errato a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’intimante, che sarebbe invece stata esclusa in un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che non è stato oggetto di gravame e che pertanto sarebbe passato in giudicato; -in via preliminare rileva il collegio la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente in quanto tardivo; -l’eccezione va accolta; -infatti, la sentenza n.1838/2020 è stata pubblicata il 25/03/2020, sicché il termine lungo (semestrale) per ricorrere, ex art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione straordinaria per emergenza epidemiologica (disposta dall’art. 83 d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, per il periodo dal 9/03/2020 all’11/05/2020), nonché della sospensione feriale (31 giorni), è inutilmente spirato in data 14/12/2020, cominciando esso a decorrere il 12/5/2020 e venendo prorogato di diritto al 14/12/2020 ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ.; -ciò posto la notifica del ricorso effettuata da parte dell’Agnello il 28/12/2020 è inesorabilmente tardiva; -il ricorso è dunque inammissibile ed in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 Numero sezionale 696/2022 di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in Numero di raccolta generale 16791/2022Data pubblicazione 24/05/2022 dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P