Cassation court allows appeal against opposition to expert fee liquidation due to lack of necessary co-litigant's participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Rosario Battaglia's appeal against the Ragusa Tribunal's order accepting the opposition to an expert engineer's fee liquidation. Battaglia argued that the procedure was null because Maria Diquattro, a necessary co-litigant from the underlying civil case, was not integrated into the opposition proceedings. The court held that in opposition proceedings regarding expert fees, all parties from the original trial are necessary co-litigants, and their absence renders the decision void. Consequently, the order was quashed and the case remitted to a different judge for re-examination after integrating Diquattro into the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.c.; Art. 170 d.P.R. n. 115/2002; Art. 15 d.lgs. n. 150/2011: In proceedings opposing the liquidation of expert assistant fees, parties from the original trial are necessary co-litigants, and failure to notify them causes nullity of the decision requiring remittal for integration of the adversarial process.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21231-2021 proposto da: BATTAGLIA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA MARLETTA; - ricorrente - contro LICITRA FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati GUGLIELMO BARONE e LIDIA CORALLO; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21231/2021 Numero sezionale 5148/2022 Numero di raccolta generale 16789/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Rosario Battaglia ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nullità degli atti degli atti e del procedimento) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 3 marzo 2021, che ha accolto l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU ingegnere Battaglia, avanzata da Francesco Licitra.
L’intimato Francesco Licitra ha notificato controricorso. L’attività peritale del CTU ingegnere Battaglia era stata svolta nel giudizio civile RG 2405/2013 Tribunale di Ragusa intercorso tra Francesco Licitra e Maria Diquattro. L’unico motivo di ricorso denuncia la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Maria Diquattro. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio (Cass.
Sez. 6 - 2, 22/07/2019, n. 19694; Cass. Sez. 6 - 2, 30/11/2018, n. 31072; Cass. Sez. 2, 26/08/2015, n. 17146; Cass. Sez. 2, 11/07/2016, 14137; Cass. Cass. Sez. 2, 30/12/2013, n. 28711; Cass. Sez. 2, 17/12/2012, n. 23192). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21231/2021 Numero sezionale 5148/2022 Numero di raccolta generale 16789/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Poiché la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nelle ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c. si ricollega ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarità del processo, ed è rilevabile d'ufficio pure in sede di legittimità, non operano nemmeno i temperamenti stabiliti dall'art. 157 c.p.c. in ordine alla legittimazione a far valere la nullità (Cass.
Sez. 3, 16/05/1975, n. 1911; Cass. Sez. 2, 04/04/2001, n. 4948; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3855; Cass. Sez. 2 , 28/03/2019, n. 8695). Né, ai fini della deduzione in sede di impugnazione della omessa integrazione del contraddittorio, occorre perciò verificare che sia stato dalla parte sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, o che sia stato dedotto, nel gravame, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione del litisconsorte al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso (che, peraltro, nella specie, è culminato nell’accoglimento del ricorso, con rideterminazione dell’importo, gravante solidalmente sulle parti), o, ancora, che siano state dedotte anche le questioni di merito.
Come chiarito da Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596, quando il motivo di impugnazione denuncia la lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio ed alla difesa giudiziale, la parte non ha alcun onere di allegare o di dimostrare che la violazione della norma le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio di quegli stessi diritti. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio nel quale è stato svolto l'incarico conferito al C.T.U., provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21231/2021 Numero sezionale 5148/2022 Numero di raccolta generale 16789/2022 Data pubblicazione 24/05/2022
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .