Italian Supreme Court dismisses appeal against tax court decision on depreciation deduction due to adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision regarding the deductibility of depreciation quotes. The taxpayer argued for apparent lack of reasoning and violation of tax law, but the court found the lower court had thoroughly analyzed the arguments. Consequently, the court ruled that the lower court's detailed evaluation fell outside the Supreme Court's jurisdiction to review the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 110 d.P.R. n. 917/1986: The Supreme Court reviews only the legal correctness of reasoning, not the merits, and finds no defect if the lower court provides a detailed, logical analysis of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16153-2020 proposto da: TRASPORTI MARITTIMI DEL MEDITERRANEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO VILLANI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3096/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente soc. Trasporti Marittimi del Mediterraneo s.r.l. ricorre avverso la sentenza della cTR per la Puglia ove è riformata la pronuncia della CTP di Lecce di accoglimento delle ragioni della parte contribuente in tema di deducibilità quote di ammortamento; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nonché ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 110 d.P.R. n. 917/1986; che deve premettersi essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.
VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza solo allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" Ric. 2020 n. 16153 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.
VI - 5, n. 5209/2018); che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.
Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011); che, nel caso in esame, la CTR ha analiticamente preso in esame i motivi, dando risposta articolata con riferimento alle singole censure, con una valutazione di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa suprema Corte di legittimità. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da Ric. 2020 n. 16153 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- parte delricorrentepnritip.. _te dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~. a norma del comma 1 -bis dello stesso