Italian tax court dismisses appeal for late filing due to mandatory mediation suspension not applying to high-value tax assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Auto Rufino SRL's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a tax assessment. The taxpayer argued the filing was untimely because mediation should have suspended deadlines, but the court found the total disputed amount exceeded the €50,000 threshold required for mediation. Consequently, the court held that the mandatory mediation suspension did not apply, rendering the late filing procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 bis d.lgs. n. 546/1992; Art. 10, n. 212/00: The mandatory mediation suspension for tax appeals does not apply when the total disputed amount exceeds €50,000, as the value is non-fractional and based on the total assessment notice.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13989-2020 proposto da: AUTO RUFINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LEOPOLDO BALSAMO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI UFFICIO CONTROLLI; - intimata - avverso la sentenza n. 7149/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la contribuente soc. Auto Rufino s.r.l. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania ove ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli di rigetto delle ragioni della contribuente in tema di accertamento del maggior reddito ed istanza di mediazione; che il ricorso è affidato a due motivi; che ha spiegato difese la parte pubblica; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione dell'art. 17 bis d.lgs. n 546/1992 e dell'art. 10 1. n. 212/00 per aver la CTR dichiarato tardivo il deposito del ricorso non- ostante l'istanza di mediazione e relativa sospensione dei termini e senza nessuna motivazione al proposito; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato la CTR che l'unica impugnazione della ripresa a tassazione di tributi diversi doveva trovare risposta Ric. 2020 n. 13989 sez.
MT - ud. 12-04-2022 -2- quantomeno per l'IRAP il cui ammontare in controversia era inferiore ad C.50.000,00; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente; che l'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992 prevede che l'istituto del reclamo e mediazione sia limitato a controversie di importo complessivo inferiore ad C.50.000,00, ove l'avviso di accertamento impugnato assume l'importo complessivo -da cui il valore della controversia, non frazionabile- di quasi C.329.00,00; che, pertanto, non poteva operare l'istituto invocato, né la sospensione del termine per il deposito del ricorso notificato ivi prevista, la cui tardività può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992, come correttamente rilevato dalla sentenza qui in scrutinio; che non può essere frazionato l'importo della controversia in ragione della diversa natura dei tributi, rendendo -per l'ipotesi- procedibile la mediazione su alcune voci di ripresa a tassazione, inferiori ad C.50.000,00, e lasciando in regime ordinario le rimanenti; che, infatti, una tale selezione tra i tributi ripresi a tassazione si pone in contrasto con l'unitarietà dell'accertamento e con la complessità della ripresa a tassazione, restandone separate -eventualmente- solo le sanzioni cui è applicabile il favor rei nella successione temporale delle norme; che, altresì, l'invocata selezione chirurgica dei diversi tributi si riflette sui termini perentori per il diritto all'azione, termini posti necessariamente in forma certa per ricavare una risposta univoca dal comportamento del contribuente in ordine all'esercizio (o meno) del suo fondamentale diritto di difesa; che, in questo modo, i termini perentori svolgono una funzione di interesse pubblico, propria di ciascuno, ma non esclusiva di alcuno e, Ric. 2020 n. 13989 sez.
MT - ud. 12-04-2022 -3- pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti, come sarebbe stato se il legislatore avesse voluto prevedere un termine di prescrizione; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delk ricorrente piliziplé) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso J.pA a norma del comma 1 -bi