Italian tax court dismissed appeal; CTR correctly evaluated evidence on non-existent invoices without violating law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Filippi Palmino SRL inadmissible, upholding the Regional Tax Commission's decision regarding non-existent VAT invoices. The taxpayer argued the Commission erred in recognizing evidence of non-existent business activities, while the tax authority contended the Commission properly exercised its evidentiary discretion. The court ruled that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the Commission did not violate the law by weighing evidence without explicit refutation of contrary proofs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n.3 c.p.c.; Art. 19 d.P.R. n. 633/1972: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence by the trial judge; a violation of law requires an error in abstract legal recognition, not a disagreement on concrete fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11079-2020 proposto da: FILIPPI PALMINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CORTINA D'AMPEZZ0,190 SC.A, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CODINI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO BELTRANI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3540/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGINALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la soc. Filippi Palmino s.r.l. ricorre avverso la CTR per la Lombardia — Brescia ove è stata riformata la pronuncia della crp di Bergamo di accoglimento delle ragioni del contribuente in tema di recupero Iva per operazioni inesistenti; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che ha spiegato difese la parte pubblica; CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c., per violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, per aver la CTR erroneamente ritenuto sussistere gli elementi probatori caratterizzanti l'emissione di fatture per attività oggettivamente inesistenti; che è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà Ric. 2020 n. 11079 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662); che, nella fattispecie, la CTR ha fatto buon governo dei su esposti principi; che, peraltro, il ricorso sollecita una revisione nel merito della questione che resta inibita a questa Suprema Corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.seimila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ric. 2020 n. 11079 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ot32:0:1é dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip—alq a norma del comma 1 -bis dello s