Court dismisses tax agency appeal for lack of sufficient reasoning in travel allowance decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding travel allowances. The agency argued the lower court lacked sufficient reasoning, but the court found the judgment's reference to another decision was legally adequate and autonomous. Consequently, the appeal was rejected, and the original administrative ruling was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; In tax proceedings, a judgment citing another decision is valid if it autonomously reproduces the referenced reasoning for critical evaluation, but becomes null if it merely indicates the source without providing independent grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1508-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MICHELUCCI LUIGI PAOLO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO DI DALMAZIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 506/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Con:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la CTR per l'Abruzzo — Pescara ove è stata confermata la pronuncia della CI P di Pescara di accoglimento delle ragioni del contribuente in tema di indennità di trasferta; che il ricorso è affidato a due motivi; che ha spiegato difese la parte contribuente; CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 111, commi primo e secondo, della Costituzione repubblicana, art. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 e 274 c.p.c., nonché art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando difetto assoluto di motivazione per invio acritico ad altra sentenza, fra parti diverse, non passata in giudicato; che per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem è legittima ove riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ,'autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, Ric. 2020 n. 01508 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.
VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 21978/2018); che a tali principi non si è uniformata la sentenza in scrutinio; che il secondo motivo, sul regime tributario delle spese di trasferta, resta assorbito; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Abruzzo - Pescara, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legi