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Ordinanza — n. 16618/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16618/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16618/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37079-2019 proposto da: CURIA SALVATORE, MILAZZO ROSALBA, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 80, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA MARZOCCA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI COSTANZO PICCININO e VINCENZO DRAGO; - Ricorrenti - contro RIELA SALVATORE, RIELA GIOVANNI; - Intimati - avverso la sentenza n. 1716/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2021, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16618/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 80, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA MARZOCCA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI COSTANZO PICCININO e VINCENZO DRAGO; - Ricorrenti - contro RIELA SALVATORE, RIELA GIOVANNI; - Intimati - avverso la sentenza n. 1716/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2021, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37079-2019 proposto da: CURIA SALVATORE, MILAZZO ROSALBA, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 80, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA MARZOCCA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI COSTANZO PICCININO e VINCENZO DRAGO; - Ricorrenti - contro RIELA SALVATORE, RIELA GIOVANNI; - Intimati - avverso la sentenza n. 1716/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2021, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 37079/2019 Rilevato che: Numero sezionale 4321/2022Numero di raccolta generale 16618/2022 - la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1716/2Data pubblicazione 23/05/2022019 del 12.7.2019, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione avverso la sentenza n. 982/2018 della medesima Corte, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’appello perché proposto oltre il termine lungo; - con la domanda di revocazione era stato dedotta la validità della notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e l’erronea valutazione dei documenti attestanti la piena proprietà, in capo ai ricorrenti, dell’area oggetto di causa; - la Corte d’appello ha ritenuto che il motivo di revocazione fosse precluso, a monte, dal giudicato dell’ordinanza di primo grado, attesa la tardività dell’appello, non contestata con il ricorso per revocazione; - la Corte di merito osservò, ad abundantiam, che l’errore rilevante ai fini della revocazione consiste nell’errore di fatto e non di giudizio, in relazione al quale va proposto ricorso per cassazione; - per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Curia Salvatore e Milazzo Rosalba sulla base di un unico motivo; - non hanno svolto attività difensiva Riela Salvatore e Riela Giovanni;

Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi; - la Corte di merito ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione- basato sull’erronea validità della notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e sull’erronea valutazione dei documenti attestanti la piena proprietà dell’area oggetto di causa - in quanto la sentenza d’appello aveva definito in rito il giudizio per tardività dell’appello; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 37079/2019 Numero sezionale 4321/2022 - conseguentemente, secondo la Corte distrettuale, l’esame dei Numero di raccolta generale 16618/2022Data pubblicazione 23/05/2022 documenti su cui era basato il ricorso per revocazione era impedito dal giudicato sulla sentenza di primo grado; - tale ratio non è stata censurata dai ricorrenti per revocazione, che hanno fondato il loro ricorso sull’ingiustizia della sentenza per l’erronea notifica del ricorso ex art.702 c.p.c. e per l’omesso esame dei documenti prodotti in giudizio; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 37079/2019 Numero sezionale 4321/2022 Numero di raccolta generale 16618/2022Data pubblicazione 23/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9