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Ordinanza — n. 16615/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16615/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16615/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3006-2021 proposto da: DI GIACINTO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI DONATO LUCA, nella qualità di titolare della ditta individuale “EDILIZIA DI LUCA DI DONATO”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PURIFICATI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 567/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, artt. 132 c.p, art. 2697 c.c, artt. 246 c.c, artt. 194 c.p, art. 247 c.p; Ordinanza — n. 16615/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Cassazione Data pubblicazione 23/05/2022 civile sez. III, 05/09/2006, n.19064); - non sussiste altresì alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cassazione civile sez.

Parole chiave

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onorario dell'architetto superamento dei costi di costruzione contravvenzione per violazione edilizia pagamento del subappaltatore costi della perizia contratto di fatto

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
artt. 132 c.p
380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n.
art. 2697 c.c
e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
artt. 246 c.c
artt. 194 c.p
per avere il Tribunale erroneamente valutato l’attendibilità dei testi, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai familiari della parte opposta; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art.2697 c.c., degli artt. 194 c.p.c.
art. 247 c.p
III, 05/09/2006, n.19064); - non sussiste altresì alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3006-2021 proposto da: DI GIACINTO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DI DONATO LUCA, nella qualità di titolare della ditta individuale “EDILIZIA DI LUCA DI DONATO”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PURIFICATI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 567/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3006/2021 Numero sezionale 4323/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 16615/2022Data pubblicazione 23/05/2022 - il giudizio ha origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposta da Di Donato Luca con la quale chiese al Giudice di Pace di Pescara ingiungersi a Di Giacinto Fabrizio, titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento della somma di € 2200,00 per lavori effettuati in un fabbricato di sua proprietà; - emesso il decreto ingiuntivo, l’opposizione proposta dal Di Giacinto venne rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado venne confermata dal Tribunale di Pescara con sentenza del 10.6.2020; - il Tribunale, enunciati i principi in materia di onere della prova in materia di decreto ingiuntivo, accertò che la realizzazione dei lavori da parte dell’impresa aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e nella CTU, da cui era emerso che il compenso richiesto dal Di Donato era inferiore rispetto alla stima dei lavori svolti; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Di Giacinto Fabrizio sulla base di tre motivi; - ha resistito con controricorso Di Donato Luca; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art.118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale fornito una motivazione lacunosa e contraddittoria e per avere errato nell’applicazione del principio dell’onere della prova, trattandosi F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3006/2021 di credito basato su una fattura inviata dopo oltre un anno dalla Numero sezionale 4323/2022Numero di raccolta generale 16615/2022 conclusione dei lavori, nonostante le parti si fossero accordate Data pubblicazione 23/05/2022 per un importo complessivo pari ad € 600,00; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 c.c. e 247 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente valutato l’attendibilità dei testi, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai familiari della parte opposta; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli art.2697 c.c., degli artt. 194 c.p.c. e 195 c.p.c., per avere il Tribunale basato il proprio convincimento sulla CTU, che non potrebbe supplire alle insufficienti allegazioni della parte ma fornire un supporto di carattere tecnico per valutare fatti già accertati in giudizio; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili; - in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; - tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3006/2021 Numero sezionale 4323/2022 dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. Numero di raccolta generale 16615/2022Data pubblicazione 23/05/2022 VI, 25/09/2018, n. 22598;

Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053); - il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere ovvero quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; - nel caso di specie, la motivazione è articolata e dettagliata, sì da consentire di cogliere l’iter logico della decisione basato sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi, che avevano riferito delle opere svolte dal Di Donato presso l’abitazione del Di Giacinto, corroborate dalle risultanze della CTU (pag. 5-6 della sentenza del Tribunale); - il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principii regolanti il riparto dell’onere probatorio nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la fattura è titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo ma, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cassazione civile sez.

III, 05/09/2006, n. 19064), come avvenuto nel caso di specie in cui si è dato rilievo alla prova per testi ed alla CTU; - non sussiste la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3006/2021 legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Numero sezionale 4323/2022Numero di raccolta generale 16615/2022 (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2020, n.17313;

Cassazione Data pubblicazione 23/05/2022 civile sez. III, 05/09/2006, n.19064); - non sussiste altresì alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cassazione civile sez.

III, 17/12/2015, n.25358); - quanto alla CTU, va evidenziato che il Tribunale, “una volta raggiunta la prova circa l’an della pretesa attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi, decideva di ammettere CTU al solo fine di valutare la congruità della somma domandata dal Di Donato, di cui al decreto ingiuntivo opposto, in relazione ai lavori eseguiti”, sicché va escluso il carattere esplorativo della consulenza, che è stata svolta per la necessità, da parte del giudice, di avvalersi di un esperto in possesso di particolari cognizioni tecniche; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3006/2021 Numero sezionale 4323/2022 del giudizio di legittimità, che liquida in € 1100,00 per compensi, Numero di raccolta generale 16615/2022Data pubblicazione 23/05/2022 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E